CHE COS'È?
Acquiescenza: definizione
L’acquiescenza presuppone la rinuncia all'impugnazione dell’atto di accertamento. Aderendo a questo istituto il contribuente ottiene una riduzione delle sanzioni in misura pari a 1/3 dell’irrogato.
In sede di conversione in legge del decreto legislativo 185/2008, è stata introdotta la cosiddetta “acquiescenza rinforzata”: in caso di notifica di avviso di accertamento non preceduto da PVC o invito definibile integralmente è previsto che le sanzioni dovute sono pari a 1/6 dei minimi edittali.
Rag. Walter Flavio Camillo
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Monza e Brianza
Studio Camillo
COME SI FA
Il contribuente che intende aderire all’istituto dell’acquiescenza deve:
- versare le somme dovute, o la prima rata, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento;
- far pervenire all'Ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia (ove necessaria), entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo ovvero della prima rata.
CHI
La procedura può essere attivata a seguito del comportamento concludente del contribuente che si esplica nell'integrale soddisfacimento delle pretese erariali mediante il pagamento dell’intera somma recata dall’atto di accertamento.
FAQ
Posso rateizzare il pagamento delle somme dovute?
Sì. E’ possibile pagare con un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo oppure 12 rate se le somme dovute sono superiori ad euro 51.645,69.
Per il pagamento delle somme dovute devo presentare una garanzia?
Sì, se le rate successive alla prima sono nel complesso superiori ad euro 50.000,00.
