Esenzione fiscale del plusvalore: definizione
- ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
- classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato;
- esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale, ai sensi dell’articolo 55 del TUIR. Si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui patrimonio è prevalentemente investito in beni immobili diversi dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui è svolta l'attività agricola;
- al momento del realizzo, tutti i requisiti di cui ai punti 3 e 4 devono sussistere ininterrottamente almeno dall'inizio del terzo periodo d’imposta precedente a quello del realizzo.
- soggetti passivi Ires come individuati dall'articolo 73 del TUIR per i quali è prevista l'esenzione della plusvalenza nella misura del 95% dell’ammontare della plusvalenza;
- ditte individuali e società di persone per i quali è prevista l’esenzione parziale, nella misura del 50,28% dell'ammontare della plusvalenza;
- persone fisiche non titolari di reddito d’impresa per cui è prevista l’esenzione parziale, nella misura del 50,28% dell'ammontare della plusvalenza per quanto riguarda la cessioni di partecipazioni qualificate. Per plusvalenze relative invece a partecipazioni non qualificate si applica l’imposta sostitutiva del 12,50%.