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Esenzione fiscale del plusvalore


Argomento: Fisco

Aggiornato al 06/06/2011

CHE COS'È
Il cosiddetto regime della participation exemption (PEX) o esenzione fiscale del plusvalore, previsto dall’articolo 87 del TUIR, consente di non far concorrere alla formazione del reddito imponibile una parte delle plusvalenze realizzate dalle società di capitali e, per effetto del rinvio contenuto nell'articolo 58 comma 2 del TUIR, dalle società di persone e persone fisiche titolari di reddito d'impresa, a condizione che il reddito di impresa sia determinato in regime di contabilità ordinaria, in sede di cessione di partecipazioni in società, con o senza personalità giuridica. Simmetricamente all’irrilevanza fiscale delle plusvalenze è prevista l’indeducibilità delle minusvalenze relizzate dalla cessione delle stesse partecipazioni. Attualmente la percentuale di esenzione delle plusvalenze realizzate è fissata al 95%. 

Dott. Patrizio Stea 
Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari 
Loconte & Partners Studio Legale e Tributario
COME SI FA
Il regime della participation exemption (PEX), introdotto dall'articolo 4 comma 1 lettera c) della legge delega n. 80 del 2003 e contenuto nell'articolo 87 del TUIR, limita l'esenzione per le plusvalenze realizzate relative a partecipazioni riconducibili alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie, possedute per un periodo ininterrotto non inferiore all'anno, in società che svolgano un'effettiva attività commerciale e abbiano una residenza in un Paese diverso da quello a regime fiscale privilegiato. Per aversi esenzione le partecipazioni devono avere i seguenti requisiti:  
  1. ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;  
  2. classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;  
  3. residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato;
  4. esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale, ai sensi dell’articolo 55 del TUIR. Si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui patrimonio è prevalentemente investito in beni immobili diversi dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui è svolta l'attività agricola; 
  5. al momento del realizzo, tutti i requisiti di cui ai punti 3 e 4 devono sussistere ininterrottamente almeno dall'inizio del terzo periodo d’imposta precedente a quello del realizzo.
CHI
Possono avvalersi del regime PEX le seguenti categorie soggettive: 
  1. soggetti passivi Ires come individuati dall'articolo 73 del TUIR per i quali è prevista l'esenzione della plusvalenza nella misura del 95% dell’ammontare della plusvalenza; 
  2. ditte individuali e società di persone per i quali è prevista l’esenzione parziale, nella misura del 50,28% dell'ammontare della plusvalenza;
  3. persone fisiche non titolari di reddito d’impresa per cui è prevista l’esenzione parziale, nella misura del 50,28% dell'ammontare della plusvalenza per quanto riguarda la cessioni di partecipazioni qualificate. Per plusvalenze relative invece a partecipazioni non qualificate si applica l’imposta sostitutiva del 12,50%.

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