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Emendabilità della dichiarazione dei redditi


Argomento: Fisco

Aggiornato al 03/05/2012

CHE COS'È
Il principio di emendabilità della dichiarazione consente al contribuente di poter correggere una dichiarazione dei redditi che presenti errori od omissione, sia prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa (presentando la cosiddetta “dichiarazione correttiva”) che successivamente alla presentazione della dichiarazione stessa (presentando la cosiddetta “dichiarazione integrativa”). 
Sia le dichiarazioni correttive che le dichiarazioni integrative presuppongono comunque che la dichiarazione originaria sia stata a suo tempo validamente e tempestivamente presentata. Consegue che, mentre le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza possono formare oggetto di integrazione essendo considerate valide, quelle presentate oltre tale termine, che costituiscono solo titolo per la riscossione dell’imposta, non potranno essere corrette o integrate. 

COME SI FA
Dichiarazione correttiva: se la rettifica interviene prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, il contribuente non subisce l’applicazione di sanzioni. Nella dichiarazione correttiva deve essere riprodotto il contenuto della dichiarazione originaria con le necessarie correzioni o integrazioni. Inoltre, occorre barrare la casella “Correttiva nei termini” posta sul rigo “Tipo di dichiarazione” nella seconda facciata del frontespizio del Modello Unico. 
Se la rettifica è a sfavore del contribuente (maggior debito o minor credito), occorre versare la maggiore imposta (o la differenza rispetto al credito originario). 
In caso di rettifiche a vantaggio del contribuente, la maggiore imposta versata o il maggior credito possono essere richiesti a rimborso o portati in diminuzione da ulteriori importi a debito (compensazione). 
Dichiarazione integrativa: se la rettifica interviene dopo il termine di presentazione occorre in genere redigere una dichiarazione integrativa utilizzando il modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta cui si riferisce. In tal caso, il contribuente deve barrare la casella “Dichiarazione integrativa” posta sul rigo “Tipo di dichiarazione” nella seconda facciata del frontespizio del Modello Unico. Bisogna, inoltre, distinguere se la rettifica è a favore o a sfavore del contribuente. 
Nel primo caso (rettifica a credito del contribuente) se la rettifica interviene non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo non si applicano le sanzioni e il credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione. Se invece l’errore o l’omissione sono riscontrati dal contribuente successivamente al termine suddetto non è possibile presentare una dichiarazione integrativa, ma è possibile presentare apposita istanza di rimborso entro 48 mesi dal versamento. 
Nel secondo caso (rettifica a debito del contribuente) se la rettifica interviene entro i limiti temporali previsti per il cosiddetto ravvedimento sono previste delle sanzioni ridotte variabili in funzione del tipo di errore. Se invece interviene decorsi i termini previsti per il ravvedimento (ma comunque non oltre i termini di decadenza dell’azione di accertamento) sono applicate le sanzioni in misura intera.
CHI
Avvocati e commercialisti.
FAQ

La dichiarazione dei redditi è sempre emendabile e ritrattabile?

Corte Cassazione, Sezioni Unite, 25 ottobre 2002, n. 15063 ha stabilito che “la dichiarazione dei redditi è, in linea di principio, sempre emendabile e ritrattabile”.

Qual è il termine per l’emendabilità della dichiarazione Iva?

Corte Cassazione, 2 marzo 2004, n. 4236 si è pronunciata anche in materia di Iva, rilevando che la dichiarazione del contribuente non costituisce la fonte dell’obbligo tributario, né produce effetti assimilabili a quelli di una confessione, osserva che “il termine ragionevole per l'emendabilità della dichiarazione (che deve essere necessariamente fissata, altrimenti verrebbe gravemente violato il principio della certezza dei rapporti giuridici), va individuato, nel silenzio del legislatore, in quello quadriennale stabilito per la rettifica della dichiarazione da parte dell’ufficio di cui all'art. 57 DPR 633/1972, termine da considerare, nel contesto del principio di parità e di bilanciamento delle posizioni, validamente operante anche per il contribuente”.

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