Azioni a tutela della proprietà azione di rivendicazione: definizione
Con essa il titolare del diritto di proprietà di un bene chiede
al giudice il riconoscimento di tale proprio diritto nei confronti di chi lo possiede (vedi
possesso) o detiene illegittimamente (vedi
detenzione).
Con tale azione il proprietario mira a fare accertare il
proprio diritto di proprietà e la consegna di un bene che non sia nella sua
disponibilità.
Facendo un esempio pensiamo al caso del soggetto che essendo
entrato in un fondo incolto altrui e realizzato un orto ed edificato una
baracca per gli attrezzi rifiuti di uscire dal (tecnicamente restituire il)
fondo.
Nell'ipotesi sopra esposta – ed in tutte le altre che
possono immaginarsi – l'
attore deve dimostrare il proprio diritto di
proprietà.
In particolare egli deve dimostrare l'
acquisto a titolo
originario. Se non è acquirente
a titolo originario (ad esempio perché ha acquistato il bene da un precedente
proprietario) deve dare la prova del suo titolo di acquisto e di quello di
tutti i precedenti proprietari sino ad un acquisto a titolo originario.
Poiché tale prova potrebbe andare all'infinito è consentito
al proprietario limitare la prova del possesso continuato del bene (se si
tratta di immobili) per venti anni, sia direttamente che sommando al proprio
possesso quello dei precedenti proprietari, in modo da raggiungere il limite
temporale richiesto per l’
usucapione.
Se si tratta di beni mobili la prova della proprietà è
offerta con il possesso legittimo (quindi ricevuto in buona fede ed in base ad
un titolo idoneo – ad esempio: compravendita dimostrabile con una fattura, uno
scontrino fiscale e testimonialmente) del bene stesso.
Relativamente ad una particolare categoria di beni mobili
per i quali esiste la registrazione della proprietà (ad esempio: automobili, natanti,
aeromobili) per i quali si parla, appunto, di beni mobili registrati, la
proprietà è dimostrata con la registrazione del bene.
Legittimato attivo dell’azione di rivendica è il
proprietario del bene.
Legittimato passivo è chi possiede o detiene
illegittimamente il bene. Per evitare che il soggetto passivo, privandosi del
bene, possa eccepire di essere privo di legittimazione passiva, è sufficiente
che la situazione di possesso / detenzione sussista in capo al convenuto al
momento della promozione della causa. Verificandosi l'ipotesi che il convenuto,
una volta chiamato in causa, si privi del possesso / detenzione del bene
l'azione non potrà più avere quale obiettivo la restituzione del bene bensì
l'obbligo in capo al convenuto di recuperare, nell'interesse del proprietario,
il bene di cui si è spossessato o, ove ciò sia impossibile, risarcirgli il
danno.
Avv. Maurizio Sala
Ordine degli Avvocati di Milano
Studio Legale Avvocato Maurizio Sala
22/03/2012 11:26:29
Buongiorno,
l'azione di rivendica della proprietà di un'automobile nei confronti dell'erede del proprietario defunto (originario intestatario dell'auto come risulta da lettera d'Ordine di Acquisto, da fattura e da atto di proprietà rilasciato dal PRA)
può essere esperita da colui che ha solo guidato l'auto (anche se non continuativamente) e che si è impadronito della stessa adducendo di averla pagata con assegni del proprio conto corrente (anche se la somma gli era stata anticipata in contanti dall'invalido).
L'auto per cui è causa era stata acquistata da invalido civile non in possesso di patente usufruendo delle agevolazione fiscali consentite della legge sull'Handicap.
Colui che rivendica la proprietà dell'auto è mio marito dal quale mi sto separando.
Faccio notare che alla morte di mio padre invalido, ho provveduto al cambio di intestazione dell'auto a mio nome ed ho provveduto a richiedergli la restituzione della stessa che mio padre gli aveva permesso di guidare!
Ringrazio e porgo distinti saluti.
Angela