Contratti di locazione: definizione
Sia il locatore che il locatario hanno degli obblighi reciproci. In particolar modo il locatore è tenuto a:
- consegnare al locatario (o conduttore) il bene oggetto del contratto in buono stato di manutenzione. Se infatti la cosa locata è affetta da vizi, il conduttore può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo;
- mantenere il bene in uno stato idoneo al suo utilizzo da parte del conduttore. In questo ambito rientrano, ad esempio, tutte le riparazioni necessarie ad eccezione di quelle di piccola manutenzione, che sono a carico del conduttore;
- garantire il pacifico godimento del bene del conduttore. In questo caso il locatore è tenuto a garantire il locatario dalle molestie arrecate da terzi e che diminuiscono l’uso o il godimento della cosa.
- prendere in consegna la cosa ed utilizzarla solo nei modi stabiliti nel contratto stesso;
- dare il corrispettivo entro e non oltre i termini convenuti con il locatore.
Al termine del primo periodo (4, 6 o 9 a seconda della destinazione dell’immobile) il contratto si rinnova automaticamente per un altro periodo di pari durata e solo per particolari motivi il locatore può recedere dal contratto. È invece concesso ad entrambe le parti di disdettare il contratto al termine dei due periodi mediante invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno che l’altra parte deve ricevere almeno 6, 12 o 18 mesi prima della scadenza, secondo l’utilizzo. Se nessuna parte provvede alla disdetta, il contratto si intende rinnovato tacitamente per ulteriori due periodi.