Locazione miglioramenti e addizioni: definizione
Gli articoli 1592 e 1593 c.c. disciplinano i miglioramenti e delle addizioni nell’ambito dei rapporti di locazione.
È noto, infatti, che in tali fattispecie un soggetto, detto locatore, concede in godimento ad altro soggetto, che prende il nome di conduttore,
il godimento di un bene, a fronte di un corrispettivo, generalmente
corrisposto a scadenze regolari. L’ipotesi di gran lunga più frequente
ed importante consiste nella locazione di beni immobili, oggetto di
legislazione speciale.
Al conduttore corre l’obbligo, ai sensi dell’art. 1590 c.c., di
restituire la cosa locata al tempo convenuto e nelle medesime condizioni
in cui la ha ricevuta, salva l’usura risultante dall’uso della cosa in
conformità con il titolo. Quest’ultima costituisce, a ben vedere, parte
di quanto remunerato con il canone di locazione, assieme al
mancato godimento del bene da parte del proprietario. Quale diretta
conseguenza dell’obbligo appena menzionato, l’art. 1591 c.c. prevede
che, alla restituzione, il conduttore sia tenuto a risarcire il
proprietario sia per eventuali danni che per deterioramenti non
giustificati dall’usura o dall’uso pattuito.
Il Legislatore disciplina, altresì, il caso in cui il conduttore abbia
apportato dei mutamenti in meglio al bene: in tal caso, almeno in linea
di principio, spetterebbe al conduttore un credito nei confronti del
locatore, ricevendo quest’ultimo un qualcosa in più, sotto il profilo
strettamente economico, rispetto a quanto già remunerato dal canone di
locazione.
Tale esigenza viene coordinata con il diritto del locatore a rifiutare
modifiche del bene intervenute senza il proprio consenso, anche laddove
apportino un incremento di valore o di utilità.
Conseguentemente, gli articoli 1592 e 1593 c.c. disciplinano la
fattispecie in relazione all’utile rimovibilità dell’aggiunta, indicando
con il termine “miglioramenti” le innovazioni positive che non
mantengono una propria autonomia (così divenendo tutt’uno con il bene
locato) e con il termine “addizioni” quelle che invece possono
essere rimosse mantenendo una propria autonoma essenza.
In particolare, l’art. 1592 c.c. stabilisce che i miglioramenti, in
assenza di disposizioni particolari della legge o degli usi, non
generano nel conduttore il diritto ad indennità al momento della
restituzione della cosa, salvo vi sia stato il consenso del locatore
alla relativa installazione. In tal caso questi è tenuto a pagare al
conduttore un'indennità corrispondente alla minor somma tra l'importo
della spesa per il miglioramento e il valore del risultato utile al
tempo della riconsegna. Al fine di evitare comunque indebiti
arricchimenti del locatore, nel caso in cui il conduttore non abbia
diritto ad indennità, il valore dei miglioramenti può compensare i
deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave del conduttore.
Quanto alle addizioni, e cioè le innovazioni positive utilmente
rimovibili, l’art. 1593 prevede che il conduttore, in primo luogo, ha
diritto di toglierle prima di restituire il bene, in modo da poterne
trarre godimento altrove, ma solo qualora ciò possa avvenire senza
nocumento della cosa, e salvo che il proprietario (cui dunque spetta la
“ultima parola”) preferisca ritenere le addizione stesse. In tal caso
questi deve pagare al conduttore un’indennità pari alla minor somma tra
l'importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della
riconsegna.
Se le addizioni non sono separabili senza nocumento della cosa e ne
costituiscono un miglioramento, esse seguono la disciplina dei
miglioramenti, cui finiscono per essere assimilati in tutto e per tutto.
Poiché il consenso del conduttore assume un ruolo estremamente
importante nella fattispecie, divenendone il discrimine, la
giurisprudenza in diverse occasioni ha affermato che esso deve espresso
in maniera esplicita e non equivoca, non potendo essere desunto dalla
mera tolleranza rispetto al comportamento del conduttore, e pertanto la
mera consapevolezza, o la mancata opposizione, del locatore riguardo
alle stesse non legittima il conduttore alla richiesta di indennizzo,
anche se in alcune occasioni è stato ritenuta sufficiente una
manifestazione tacita mediante fatti concludenti ed un contegno
incompatibile con un proposito contrario.
La disciplina delle addizioni e dei miglioramenti può essere
oggetto di deroga ad opera delle parti al momento della conclusione del
contratto di locazione. In particolare, la regolamentazione più
frequente prevede che tali innovazioni non possano essere apportate se
non previo consenso scritto del locatore.
Ciò serve a garantire maggiormente ambo le parti, in modo che il locatore
possa essere sicuro del fatto che il proprio comportamento di
tolleranza o non opposizione immediata non possa in nessun caso essere
interpretato in senso difforme dalla propria volontà, ed il conduttore si mette al riparo da imprevisti atti di resipiscenza della controparte.
Le parti possono, inoltre, regolamentare differentemente il regime economico
da applicare al momento del rilascio del bene, prevedendo che vi sia in
ogni caso, o non vi sia in alcun caso, il diritto ad un’indennità per
il conduttore.
Date la delicatezza del tema ed i suoi riflessi economici sulla gestione del rapporto contrattuale di locazione
e sull’ampiezza del godimento del bene da parte del conduttore, è
consigliato rivolgersi ad un consulente legale sia al momento in cui
insorgano eventuali conflitti al momento della restituzione del bene,
sia all’atto della stipula e della negoziazione delle clausole
contrattuali.