Locazione novazione: definizione
Riprendendo la definizione del codice civile, si parla di novazione nel momento in cui le parti ricorrono a una nuova obbligazione, con un titolo o un oggetto diversi, per sostituire l'obbligazione originaria. Essa rappresenta una modalità di estinzione dell'obbligazione che si differenzia rispetto all'adempimento. Per quel che concerne i contratti di locazione, si può parlare di novazione solo se al di là della variazione del titolo e dell'oggetto della prestazione sono presenti anche gli elementi della causa e dell'animus novandi: accertare tali elementi è un compito del giudice di merito. Non è sufficiente, pertanto, una variazione del termine di scadenza, così come non basta la modifica della misura del canone, in quanto in tutti e due i casi si tratta di modificazioni accessorie.
In che cosa consiste la novazione oggettiva?
Ci si riferisce alla novazione oggettiva per indicare un contratto attraverso cui le parti coinvolte in un rapporto obbligatorio giungono all'estinzione dell'obbligazione originaria, la quale viene sostituita con una obbligazione nuova, che differisce per titolo o per oggetto. La novazione soggettiva, invece, si ha nel momento in cui la differenza è relativa ai soggetti. La volontà di arrivare all'estinzione dell'obbligazione originaria non può essere fraintendibile e deve risultare in maniera tale che non sia equivocabile.
Il locatore e il locatario.