Locazione ad uso abitativo: definizione
Si definisce ad uso abitativo la locazione di beni immobili destinati ad abitazione del soggetto conduttore. Le tipologie di locazione ad uso abitativo sono due. Infatti, per legge (L. 431/1998) il contratto di locazione per uso abitativo può essere solo di due tipi:
con un canone libero, ossia determinato nella sua cifra totale a seguito di accordo tra locatore e conduttore, con una durata fissa di quattro anni rinnovabili per altri quattro senza variazione di canone;
predisposto e concordato dalle organizzazioni di proprietari e dai sindacati degli inquilini, con canone calmierato e una durata fissata a tre anni rinnovabili per altri due.
Infine, per venire incontro alle esigenze degli studenti che si trovino nella necessità di dovere risiedere fuori sede, vi è una tipologia particolare di contratti di locazione, di durata da sei mesi a tre anni, anche questi predisposti dalle associazioni di categoria.
Per completezza, si ricorda che per legge sono nulli tutti i contratti che prevedano una durata inferiore a quella prevista; nullo è anche ogni patto (al di fuori del contratto stesso) con cui le parti si accordino per il pagamento di un canone d'affitto superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.
Il contratto di locazione ad uso abitativo va redatto per iscritto.
Il contratto di locazione ad uso abitativo è soggetto al pagamento dell’imposta di Registro; in caso di durata pluriennale, l’imposta va versata per ogni anno di durata del medesimo.
Benché siano reperibili (ad es. attraverso Internet) dei modelli di contratto di locazione ad uso abitativo, si consiglia comunque l’assistenza di un legale.