Locazione garanzia in genere: definizione
IL DEPOSITO CAUZIONALE
Quando viene concesso un immobile in locazione generalmente, unitamente alla prima mensilità del canone concordato, il conduttore (l’inquilino) versa al locatore (proprietario dell’immobile) una somma di denaro come deposito cauzionale. Tale somma verrà restituita al conduttore alla fine del contratto, salvo il caso in cui il locatore trattenga quella somma di denaro per coprire eventuali danni all’immobile o a copertura del mancato pagamento del canone. Il deposito cauzionale non può essere di importo superiore ai tre mesi di locazione, anche se il proprietario può rinunciarvi o concordare con l’inquilino importi inferiori. Il deposito cauzionale è produttivo di interessi legali, che devono essere rimborsati dal locatore al conduttore al termine di ogni anno di locazione. Nel caso in cui ciò non avvenga gli interessi legali, maturati sino al momento del rilascio dell’immobile, dovranno essere rimborsati insieme al deposito cauzionale.
Il deposito cauzionale, nell’importo pattuito e concordato tra le parti contraenti di un contratto di locazione, viene corrisposto al momento della stipula del contratto di locazione e di esso viene fatta espressa menzione nel contratto.
Il deposito cauzionale viene versato dal conduttore al locatore. La risoluzione del contratto di affitto, il corretto adempimento degli obblighi del conduttore, derivanti dal contratto, nonché il rilascio dell’immobile da parte sua, determina il diritto di quest’ultimo di ottenere la restituzione del deposito cauzionale, con gli eventuali interessi non ancora corrisposti dal locatore.