Locazione avviamento: definizione
L'indennità di avviamento per la locazione commerciale è normata dall'articolo n.34 della legge 392/78. Tale legge prevede che, nel caso in cui cessi la locazione di un immobile a destinazione commerciale dopo la comunicazione della disdetta da parte del locatore, il conduttore abbia il diritto di ottenere un'indennità di buona uscita che corrisponde a un totale di diciotto mensilità dell'ultimo canone che è stato versato. Se si tratta di una attività alberghiera, l'indennità prevista è di ventuno mensilità. L'importo è raddoppiato nell'eventualità in cui l'immobile sia adibito all'esercizio della stessa attività o comunque di un'attività che faccia parte della stessa tabella merceologica che include l'attività svolta dal conduttore uscente, a meno che il nuovo esercizio non sia avviato più di un anno dopo la cessazione del primo.
A chi spetta l'avviamento?
In linea di massima, hanno diritto all'avviamento tutti i locatari che svolgono un'attività di tipo commerciale o di tipo alberghiero. La giurisprudenza, tuttavia, ha dibattuto sul significato di attività commerciale, interrogandosi sulla necessità dell'esistenza di un contatto diretto con i consumatori o comunque con il pubblico degli utenti. Ha diritto all'avviamento, per esempio, il negoziante il cui scopo è quello di vendere servizi o beni al dettaglio, ma non può usufruirne il professionista a cui ci si rivolge non perché il locale in cui svolge la propria attività è collocato in una zona specifica, ma perché si ha fiducia nelle sue capacità. L'avviamento, inoltre, non compete nemmeno per le attività di vendita o le attività artigianali che vengono esercitate verso le aziende o verso altri negozianti all'ingrosso.
I titolari di un'attività commerciale.
