Locazione spoglio: definizione
Secondo l'articolo 1168 del codice civile, l'azione di spoglio può essere esercitata dal conduttore anche al termine della locazione e anche se l'intimazione di rilascio dell'immobile è stata convalidata. Anche dopo che il contratto di locazione è scaduto, infatti, il conduttore resta tale, pur non adempiendo all'obbligo di restituire l'immobile. Di conseguenza non può essere ritenuto un occupante senza titolo né può venire assimilato a chi detiene la cosa per motivi di ospitalità o di servizio (in questo caso l'azione di spoglio gli sarebbe preclusa); viceversa, resta un detentore qualificato per il quale la disponibilità dell'immobile non viene meno.
Qual è la posizione del locatore in merito?
Il locatore che in sede giurisdizionale ha ottenuto il titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile non può agire con azioni clandestine o violente, in modo diretto, per privare il conduttore - in misura parziale o totale - della disponibilità dell'immobile. Il locatore può decidere di non azionare il titolo con una scelta che è da reputarsi del tutto legittima; se, però, l'immobile non viene rilasciato, non esiste altro modo per interrompere il rapporto tra l'immobile e il locatario e rientrare in possesso dell'immobile stesso. Ecco perché la sola via che si può percorrere per ritrovare la disponibilità dell'immobile in seguito alla scadenza del contratto di locazione è il ricorso alla tutela giurisdizionale esecutiva da parte del locatore.
Il locatore e il locatario di un immobile.