Locazione mutamento di destinazione: definizione
Il mutamento di destinazione nel caso di una locazione legittima la risoluzione del contratto da parte del locatore. L'articolo n. 80 della legge 392 del 1978 sancisce che il locatore ha il diritto di chiedere la risoluzione del contratto nel caso in cui l'immobile venga adibito dal locatario a un uso differente rispetto a quello stabilito; occorre, però, che la risoluzione venga domandata entro i tre mesi successivi alla data in cui il locatore ha scoperto il mutamento. Il decorso termine di decadenza, però, non può essere rilevato dal giudice d'ufficio: è la parte interessata che deve manifestare in modo palese l'intenzione di avvalersi dell'effetto estintivo della locazione.
Come si concretizza il mutamento di destinazione della cosa locata?
La risoluzione per il cambio di destinazione d'uso non è rilevabile d'ufficio e va chiesta in maniera esplicita dal proprietario; non è rilevabile d'ufficio neppure l'applicazione del regime giuridico differente che deriva dal mutamento di destinazione d'uso, il quale va - a sua volta - chiesto espressamente. Ciò vuol dire che se il conduttore ha intenzione di usufruire del regime giuridico diverso che deriva dall'accettazione della modifica di destinazione d'uso è necessario che alleghi in sede giurisdizionale la modifica stessa.
Il locatore e il locatario.