Locazione locatore: definizione
Il locatore, in diritto, rappresenta la parte contrattuale che concede in locazione un bene, il quale viene ricevuto dal locatario. L'obbligo principale che incombe sul locatore è quello di mettere a disposizione del locatario (noto anche come conduttore) la cosa locata, cioè l'immobile, in uno stato di manutenzione buono. L'articolo 1578 del codice civile contiene disposizioni specifiche a proposito dei vizi della res: se questa viene consegnata con vizi che possono essere considerati così gravi da farne calare l'idoneità all'utilizzo che è stato concordato, il locatario ha la possibilità di richiedere che il contratto venga sciolto o che il corrispettivo venga ridotto, a condizione che i vizi in questione non fossero facilmente riconoscibili o già conosciuti. Nel caso in cui, invece, l'entità dei vizi sia tale da rappresentare un pericolo per la salute del locatario, dei suoi dipendenti o dei suoi familiari, la risoluzione del contratto può essere ottenuta anche se i vizi erano già noti.
Cosa prevede l'articolo 1575 del codice civile?
L'articolo in questione prevede per il locatore l'obbligo di mantenere la cosa locata in uno stato che le permetta di servire all'utilizzo che è stato concordato. Per l'articolo 1576, invece, egli è tenuto a effettuare tutte le riparazioni che si rendono necessarie, eccezion fatta per quelle di piccola manutenzione che, invece, devono essere eseguite dal locatario. Il conduttore, d'altro canto, deve assumere su di sé anche l'onere delle spese di ordinaria manutenzione e di conservazione, a meno che non sia stato stabilito diversamente nel contratto. Il locatario non deve fare altro che avvisare il locatore per riparazioni che vanno al di là dell'ordinaria amministrazione.
Chi è coinvolto nella locazione di un immobile.