Curatela dell'inabilitato: definizione
Sicché, le norme di riferimento sono quelle che si dipanano dall’articolo 392 e seguenti del codice civile. Tali articoli sostanzialmente disciplinano la figura e i compiti del curatore che assiste e tutela la posizione del minore emancipato (ricordiamo che il minore emancipato è colui che ha contratto matrimonio prima del compimento della maggiore età) posizione alla quale viene equiparata, come visto, quella dell’inabilitato.
Esso è nominato dal Giudice tutelare, il quale individua di preferenza la persona più idonea all’incarico selezionandola di norma tra il coniuge o la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento o atto pubblico o scrittura privata autenticata (articolo 408 codice civile). In ogni caso la scelta deve ricadere su persona di affidamento, ritenuta idonea all’ufficio, e di ineccepibile condotta (articolo 348 codice civile).
Il legislatore elenca inoltre una casistica di soggetti che, per svariate ragioni, non possono svolgere l’incarico di curatore; questi sono coloro i quali non abbiano la libera amministrazione del proprio patrimonio, coloro i quali siano stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la potestà dei genitori, quelli che non versano in rapporti pacifici con il soggetto da tutelare e che quindi potrebbero pregiudicare lo stato del soggetto oltre che naturalmente il suo patrimonio, coloro che hanno perso la potestà genitoriale o sono decaduti dalla stessa e coloro che sono stati dichiarati falliti e non siano stati cancellati dal registro dei falliti.
Va ricordato che competente a soprintendere alla curatela dell’inabilitato è il Giudice tutelare - del luogo ove ha residenza l’inabilitando - che ha compiti di sorveglianza e vigilanza sull’operato del curatore e naturalmente di intervento e direttiva laddove si ravvisi la necessità di intervenire a totale ed esclusiva difesa degli interessi del soggetto sottoposto alla misura protettiva.
Difatti, il Giudice tutelare può disporre, qualora se ne ravvisi la necessità, la rimozione e la sospensione del tutore. Solitamente ciò avviene per negligenza o abuso dei poteri, oppure per inettitudine nell’adempimento degli stessi, o per immeritevolezza dell’ufficio, anche per atti estranei alla tutela.