Tutela dell'interdetto: definizione
L’articolo 424 codice civile prevede che alla tutela dell’interdetto si applichino le disposizioni sulla tutela dei minori (343 e seguenti codice civile).
Tali disposizioni regolamentano la figura del tutore e le relative funzioni che consistono principalmente nella cura, nella rappresentanza negli atti civili e nell’amministrazione dei beni del tutelato.
Il tutore sostituisce la persona tutelata nel compimento degli atti civili ad eccezione di quelli cosiddetti personalissimi (ad esempio matrimonio, testamento, riconoscimento di figlio naturale).
Le funzioni vengono assunte dal tutore dopo aver prestato innanzi al Giudice Tutelare il giuramento di esercitare l’ufficio, peraltro gratuito, con fedeltà e diligenza. Il tutore nei dieci giorni successivi deve procedere alla formazione dell’inventario dei beni dell’interdetto.
Inoltre il tutore deve tenere regolare contabilità nonché ogni anno deve presentare al Giudice Tutelare il rendiconto relativo all’amministrazione del patrimonio del tutelato.
Il tutore può eseguire gli atti di ordinaria amministrazione senza alcuna autorizzazione; per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione si richiede o l’autorizzazione del Giudice Tutelare (per gli atti di cui all’articolo 374 codice civile) o l’autorizzazione del Tribunale, sentito il parere del Giudice Tutelare (per gli atti di cui all’articolo 375 codice civile).
