Fallimento organi della procedura: definizione
- la gestione del patrimonio del debitore, il quale ne subisce lo spossessamento;
- l'accertamento delle passività in capo all'impresa, detto “stato passivo”;
- la liquidazione dell'attivo, cioè il ricavo di un determinato valore di realizzo dalla vendita del patrimonio del debitore;
- la risoluzione delle controversie nate dal nuovo assetto dei rapporti tra creditori e debitore che la procedura fallimentare impone;
- la ripartizione del ricavato tra i creditori del fallito, rispettando eventuali diritti di prelazione.
Il Giudice delegato è nominato dal Tribunale fallimentare nella sentenza dichiarativa di fallimento ex articolo 16 legge fallimentare e mantiene i propri poteri per tutta la durata della procedura sino alla chiusura.
Il curatore fallimentare è nominato con la sentenza che dichiara il fallimento ovvero, in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del Tribunale fallimentare. Possono assolvere alle funzioni di curatore fallimentare:
- avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
- coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento;
- studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali richiesti (in tal caso, all'atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura).
- il Tribunale fallimentare che, dopo aver dichiarato il fallimento, è competente per ogni azione che deriva dal fallimento (azioni promosse dal fallimento o contro la procedura fallimentare). Nell'ambito della procedura fallimentare svolge funzioni di controllo preminente, ed esercita poteri di ispezione e controllo, anche con l’audizione del curatore, del fallito e del comitato dei creditori. Svolge anche funzione di revisione sui provvedimenti del Giudice delegato;
- il Giudice delegato, che svolge funzioni di vigilanza e di controllo sull'operato degli altri organi operativi della procedura fallimentare, dirimendo i conflitti interni tra gli altri organi della procedura e fra i terzi e/o i creditori e gli organi stessi. Inoltre autorizza il curatore a stare in giudizio in rappresentanza della procedura fallimentare, procede all’accertamento dello stato passivo dell’imprenditore fallito, autorizza l’affitto dell’azienda del fallito e l’esercizio provvisorio dell’impresa nel periodo compreso tra la dichiarazione di fallimento e l’approvazione del programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori;
- il Curatore fallimentare, che amministra il patrimonio del fallimento e più in generale compie tutte le operazioni necessarie per il completamento della procedura, sotto la vigilanza del Giudice delegato e la sorveglianza del comitato dei creditori. In particolare: redige l’inventario dei beni del fallito, riceve le istanze di insinuazione da parte dei creditori e forma lo stato passivo, provvede alla realizzazione dell’attivo per il soddisfacimento dei creditori ammessi al passivo;
- il Comitato dei creditori, che rappresenta l’interesse dei creditori dell’imprenditore fallito, e alla luce della propria funzione preminente ha poteri di sorveglianza e controllo sull'operato del curatore fallimentare. In particolare supervisiona tutta la procedura e autorizza le attività di straordinaria amministrazione, e può rendere pareri consultivi, ove richiesti per legge. Ha inoltre il diritto di ispezionare la documentazione del fallimento.
