Fallimento dichiarazione: definizione
La sentenza mediante la quale si apre la procedura
fallimentare è emessa dal Tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sua
sede principale.
Con la sentenza di fallimento vengono nominati il Giudice
delegato e il curatore, viene ordinato al fallito il deposito, entro tre
giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché
dell'elenco dei creditori.
Altresì, la sentenza stabilisce il luogo, il giorno e l'ora
dell’adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il
termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero
centottanta giorni in caso di particolare complessità della procedura.
Da ultimo, la sentenza assegna ai creditori e ai terzi che
vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine
perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori per la
presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.
La sentenza di fallimento produce i suoi effetti dalla data
della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, comma 1, codice di procedura civile.
Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data
di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.
Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge
dinanzi al Tribunale in composizione collegiale con le modalità dei
procedimenti in camera di consiglio.
Il Tribunale convoca, con decreto apposto in calce al
ricorso, il debitore e i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento
interviene il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa per la
dichiarazione di fallimento.
Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del Tribunale o dal Giudice relatore se vi è delega alla trattazione del
procedimento. Tra la data della notificazione, a cura di parte, del decreto di
convocazione e del ricorso e quella dell'udienza deve intercorrere un termine
non inferiore a quindici giorni.
Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento è
volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e
fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell'udienza per la
presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche.
Il Tribunale, ad istanza di parte, può emettere i
provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa
oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del
procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il
fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza.
Non possono
essere dichiarati falliti gli imprenditori che dimostrino il possesso
congiunto dei seguenti requisiti:
- aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito
dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore,
un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a euro 300.000;
- aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi
antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio
dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo
annuo non superiore a euro 200.000;
- avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore
a euro 500.000.
Esiste una soglia debitoria per la dichiarazione di fallimento?
Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti
dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro 30.000.