Fallimento effetti per il fallito: definizione
In primo luogo il fallito perde automaticamente, senza che all'uopo siano necessarie azioni esecutive, la capacità di amministrare e disporre dei propri beni esistenti al momento della dichiarazione del fallimento o pervenuti al fallito durante la procedura fallimentare: gli atti da lui compiuti e i pagamenti effettuati e ricevuti divengono da tale momento inefficaci nei confronti dei creditori, così come le formalità necessarie per rendere opponibili ai terzi gli atti compiuti prima del fallimento che siano compiute dopo la dichiarazione dello stesso; si pensi, a titolo esemplificativo, agli acquisti di immobili che siano trascritti dopo la sentenza di fallimento.
Vengono sottratti al fallimento i beni di natura personale quali gli assegni aventi carattere alimentare, stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia, i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile, i beni definiti per legge impignorabili. Nelle società di persone, e limitatamente a queste, sono sottratti al fallimento i beni strumentali all'esercizio dell'attività lavorativa dei soci quando all'interno della società la loro attività personale risulta prevalente rispetto al fattore capitale.
Sotto il profilo degli effetti personali, il fallito persona fisica deve consegnare al curatore la propria corrispondenza, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento.
Se invece l'impresa è esercitata in forma societaria, la corrispondenza generalmente diretta alla società è consegnata al curatore.
Con la pronuncia dichiarativa del fallimento viene sancito l'obbligo per il fallito di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, entro tre giorni dalla stessa: l'inottemperanza di tale obbligato è sanzionato penalmente.
Il fallito, così come il legale rappresentante della società fallita, deve comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio al fine di garantire la propria reperibilità, nonché deve presentarsi davanti agli organi della procedura qualora ne facciano richiesta, salva la facoltà di comparire a mezzo di mandatario per qualsiasi giustificato motivo, previa autorizzazione del Giudice delegato.
La società dichiarata fallita, inoltre, non può partecipare a gare di appalti per le opere pubbliche.
Sotto il profilo processuale, il fallito o l'amministratore della società fallita perde la capacità di stare in giudizio per le controversie relative ai rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento. Permane tuttavia in capo al soggetto dichiararto fallito la capacità processuale relativamente ad alcuni atti attinenti alla procedura fallimentare, quali ad esempio l'impugnazione della sentenza dichiarativa del fallimento o il reclamo contro i provvedimenti del curatore ovvero per i rapporti non acquisibili nella massa fallimentare.
Vi sono poi reati propri per cui la sentenza dichiarativa di fallimento opera come condizione obiettiva di punibilità (ad esempio la bancarotta).
07/09/2012 18:28:39
Buonasera, avrei bisogno se può di sapere quanto segue:
Mio marito è stato dichiarato fallito.
Il fallimento è ancora in essere.
Può essere Presidente di un'associazione non a scopo di lucro?
Grazie