Fallimento espropriazione forzata: definizione
I caratteri che differenziano l’esecuzione individuale da quella collettiva sono rappresentati dalla sufficienza, nell’esecuzione singolare, dell’iniziativa del singolo creditore e nella procedura concorsuale dalla necessità invece della dichiarazione giurisdizionale dei suoi presupposti per l’apertura del procedimento (sentenza di fallimento, decreto di apertura della liquidazione coatta amministrativa o di concordato preventivo) e anche per la sua chiusura.
I caratteri del fallimento e delle altre procedure concorsuali possono riassumersi nella loro universalità, in quanto comprendono tutto il patrimonio del debitore e la totalità dei suoi creditori, nella collettività, in quanto sono procedimenti di massa e nella egualitarietà, atteso che la finalità di tali procedure è il rispetto della par condicio creditorum.
L’articolo 107 nuovo testo, pur nell’ambito delle nuove modalità delle vendite, che sono affidate interamente al curatore previa approvazione del programma di liquidazione da parte del comitato dei creditori e del Giudice delegato, prevede la possibilità per il curatore di subentrare nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari già pendenti alla data di fallimento, con conseguente applicazione delle norme dettate dal codice di procedura civile, altrimenti il Giudice di esecuzione deve dichiarare l’improcedibilità dell’esecuzione su istanza del curatore, salvi i casi di deroga dell’articolo 51.
La novità più rilevante è rappresentata dalla circostanza che tale principio è stato esteso anche alle esecuzioni mobiliari, mentre in precedenza valeva solo per le procedure immobiliari.
Le differenze più importanti fra il sistema della legge del 1942 e la legge di riforma attengono invece alla liquidazione dell’attivo, dato che nell’ambito delle ridisegnate figure degli organi fallimentari, il potere di vendita dei beni è passato dal Giudice delegato al curatore al quale è affidata la responsabilità di gestione della procedura sotto il controllo del comitato dei creditori e degli altri organi giurisdizionali.
Al curatore è affidata l’amministrazione e la gestione del patrimonio del debitore, ma a differenza di quanto avviene nell’esecuzione singolare, nella quale l’individuazione degli stessi è contestuale al pignoramento con cui viene imposto il vincolo di indisponibilità, nella procedura concorsuale il vincolo deriva direttamente dalla sentenza di fallimento con la successiva necessità di individuare i beni del fallito, non solo immobili, ma anche mobili, eventualmente anche presso terzi, mediante l’apposizione dei sigilli (che è ora atto del curatore e non più del Giudice) e con l’inventariazione, in cui il curatore, come in passato, può essere assistito, oltre che dal cancelliere, da un esperto per la stima dei beni, anche se quest’ultimo non è più nominato dal Giudice.
Tale norma riecheggia in un certo senso il disposto dell’articolo 501 codice di procedura civile che prevede la possibilità di vendita immediata delle cose deteriorabili.
Il curatore deve poi presentare un programma di liquidazione con l’indicazione delle modalità e dei tempi previsti per la realizzazione dell’attivo e la sua sottoposizione al parere favorevole del comitato dei creditori e del Giudice delegato.
