Fallimento ammissione al passivo: definizione
La Sezione fallimentare della Corte di Cassazione ha stabilito che la domanda di insinuazione al passivo in via privilegiata da parte dello studio associato fa presumere che non spetti il privilegio, a meno che l'istante non provi che il credito faccia riferimento alla prestazione lavorativa svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente e che, sebbene richiesta dall'associazione, sia di fatto di pertinenza dello stesso professionista.
- l’indicazione della procedura fallimentare cui si intende partecipare e le generalità del creditore;
- la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
- la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda;
- l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
- l’indicazione del numero telefax, dell’indirizzo di posta elettronica o dell’elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il Tribunale Fallimentare, ai fini delle successive comunicazioni.
Se a mancare è l'indicazione del titolo di prelazione che assiste il credito, questo viene comunque ammesso, ma non come credito privilegiato bensì come chirografario.
Il curatore esamina le domande di ammissione al passivo e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito. Successivamente, deposita il progetto di stato passivo nella cancelleria del tribunale, almeno 15 giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo.
Quindi, i soggetti che hanno presentato la domanda possono esaminare il progetto e presentare osservazioni scritte e documenti integrativi fino alla data dell’udienza.
All'udienza fissata per l’esame dello stato passivo, il Giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna delle domande e, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte, ovvero respinge o dichiara inammissibili, le domande proposte dalle parti.
L'inammissibilità non esclude la possibilità di ripresentare la domanda.
Terminato l’esame di tutte le domande pervenute, il Giudice delegato rende esecutivo lo stato passivo.
Il curatore, quindi, ne dà comunicazione a tutti i creditori, affinché possano prendere visione dello stato passivo esecutivo e proporre opposizione nel caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione al passivo.
