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VOCI DI CONSULENZA

Avv. Laura Durello
Ordine degli Avvocati di Padova
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Argomento: Fallimento

Aggiornato al 29/03/2012

Fallimento: ammissione al passivo

CHE COS'È
Qualunque soggetto sia creditore di un imprenditore fallito ha diritto ad insinuarsi al passivo del fallimento, così da poter concorrere, insieme agli altri creditori insinuati, per ottenere il soddisfacimento del proprio credito nell'ambito del fallimento.
Se il credito è assistito da un privilegio (come ad esempio il pegno o l’ipoteca) ha diritto ad essere soddisfatto con precedenza sugli altri creditori non privilegiati; se invece non è assistito da privilegio si dice creditore "chirografario", il cui credito può essere soddisfatto solo e nella misura in cui vi sia un residuo dell'attivo fallimentare dopo il soddisfacimento dei creditori privilegiati. 
Con la domanda di ammissione al passivo, quindi, il creditore presenta agli organi del fallimento la propria domanda di insinuazione al passivo, ovvero di essere incluso nel novero dei creditori che concorreranno alla distribuzione dell'attivo del fallimento. 
COME SI FA
La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili si propone con ricorso da depositare presso la cancelleria del Tribunale Fallimentare almeno 30 giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. 
Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dal creditore e può essere spedito, anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione, purché sia possibile fornire la prova della ricezione. 

La domanda di ammissione al passivo deve contenere:  
  1. l’indicazione della procedura fallimentare cui si intende partecipare e le generalità del creditore;  
  2. la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;  
  3. la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della domanda;
  4. l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;  
  5. l’indicazione del numero telefax, dell’indirizzo di posta elettronica o dell’elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il Tribunale Fallimentare, ai fini delle successive comunicazioni. 
La mancanza o l’assoluta incertezza di uno dei requisiti che definiscono il contenuto della domanda viene sanzionata con l’inammissibilità del ricorso. 

Se a mancare è l'indicazione del titolo di prelazione che assiste il credito, questo viene comunque ammesso, ma non come credito privilegiato bensì come chirografario.
Il curatore esamina le domande di ammissione al passivo e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito. Successivamente, deposita il progetto di stato passivo nella cancelleria del tribunale, almeno 15 giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo.
Quindi, i soggetti che hanno presentato la domanda possono esaminare il progetto  e presentare osservazioni scritte e documenti integrativi fino alla data dell’udienza.
All'udienza fissata per l’esame dello stato passivo, il Giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna delle domande e, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte, ovvero respinge o dichiara inammissibili, le domande proposte dalle parti.
L'inammissibilità non esclude la possibilità di ripresentare la domanda.
Terminato l’esame di tutte le domande pervenute, il Giudice delegato rende esecutivo lo stato passivo.
Il curatore, quindi, ne dà comunicazione a tutti i creditori, affinché possano prendere visione dello stato passivo esecutivo e proporre opposizione nel caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione al passivo.

CHI
La legittimazione attiva a presentare la domanda di ammissione al passivo spetta a chiunque vanti un credito nei confronti dell'imprenditore dichiarato fallito, ai titolari di un diritto reale o personale su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito.
FAQ

E' possibile presentare domanda di ammissione al passivo dopo la scadenza del termine fissato dalla legge?

La scadenza del termine fissato per presentare domanda di ammissione al passivo (trenta giorni prima dell'udienza di verifica dei crediti) non pregiudica i creditori negligenti, poiché costoro, se non hanno presentato domanda di insinuazione al passivo nei termini sopradetti, possono presentare domanda tardiva, fino a 12 mesi successivi al deposito del provvedimento del Giudice delegato con cui costui ha reso esecutivo lo stato passivo. 
Decorso tale termine, le domande tardive sono inammissibili, a meno che il creditore non provi che il ritardo non è dipeso da sua colpa. 
L'accertamento dei crediti insinuati tardivamente avviene come per le domande tempestive di credito, in occasione di apposite udienze che il Giudice delegato fissa ogni quattro mesi. 
Tuttavia, i creditori ammessi tardivamente possono partecipare solo alla distribuzione dell'attivo rimanente dopo la loro ammissione, in proporzione al rispettivo credito. In altri termini, qualora vi siano state delle ripartizioni parziali dell'attivo prima dell'ammissione del creditore tardivo, costui non parteciperà alla distribuzione di tali somme. 
I creditori che hanno un diritto di pegno, ipoteca, oppure un privilegio, o se dimostrano che il ritardo è dipeso da causa a loro non imputabile, hanno comunque diritto ad ottenere le quote che spettano loro, ossia ad essere preferiti ai creditori chirografari anche se questi hanno già ottenuto parte del loro credito all'esito di una ripartizione parziale dell'attivo. In tale ipotesi i creditori privilegiati hanno quindi diritto di prelevare dall'attivo le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni.

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