Fallimento chiusura della procedura: definizione
La procedura di fallimento si chiude in base all’articolo 118 Legge Fallimentare in quattro casi:
- se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
- quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell’attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;
- quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;
- quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura.
Con la chiusura cessano gli organi della procedura nonché gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali.