La procedura di fallimento si chiude in base all’articolo 118 Legge Fallimentare in quattro casi:
- se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
- quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell’attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;
- quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;
- quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura.
Con la chiusura cessano gli organi della procedura nonché gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali.
Possono essere proseguite le azioni esperite dal curatore dopo la chiusura del fallimento?
L'articolo 120 Legge Fallimentare prevede che le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite.


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