Fallimento accordi di ristrutturazione: definizione
- l’imprenditore in stato di crisi, dopo avere stipulato autonomamente un accordo con i creditori che rappresentino almeno il 60% del proprio passivo, deposita il testo dell’accordo stesso nel tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell’impresa, insieme con la documentazione necessaria per la proposizione della domanda di concordato preventivo indicata nell’articolo 161 della Legge fallimentare, nonché la relazione redatta da un commercialista o un avvocato iscritto nell’Albo dei revisori, che attesti l’attuabilità dell’accordo e, in particolare, la sua idoneità ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei all’accordo stesso. L’accordo depositato deve essere pubblicato nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio ed esplica i propri effetti da tale data. Per 60 giorni dalla pubblicazione dell’accordo, i creditori per titolo a causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive. Entro 30 giorni dalla pubblicazione, inoltre, i creditori estranei all’accordo possono proporre opposizione allo stesso, avanti al tribunale. Il tribunale, una volta decise le eventuali opposizioni, pronuncia decreto motivato con cui omologa l’accordo, oppure lo rigetta. Il decreto è reclamabile avanti la Corte d’Appello. Al rigetto dell’omologa non consegue automaticamente la dichiarazione di fallimento;
- l’imprenditore in stato di crisi che abbia in corso trattative per la ristrutturazione, ma che non abbia ancora concluso l’accordo, può proporre al tribunale istanza per la sospensione delle procedure cautelari ed esecutive, depositando una proposta di accordo, corredata dei documenti previsti dall’articolo 161 in materia di concordato preventivo e dell’attestazione di un revisore contabile che attesti l’attuabilità della proposta e la copertura dei crediti dei creditori estranei. L’istanza di sospensione viene pubblicata nel Registro delle Imprese e acquista efficacia dalla data di pubblicazione. Il tribunale, quindi, fissa l’udienza in cui sono convocati i creditori risultanti dalla proposta, nella quale, verificata la sussistenza dell’adesione di un numero di creditori che rappresenti almeno il 60% del passivo, nonché delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con cui non sono in corso trattative o non abbiano dato la propria disponibilità, dispone con decreto (reclamabile avanti alla Corte d’Appello), il divieto di iniziare o proseguire le procedure e fissa un termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell’accordo e delle relazione dell’esperto. A seguito del deposito la procedura segue il percorso descritto al punto 1): pubblicazione nel Registro Imprese, termine di 30 giorni per proporre opposizione, giudizio di omologa.

15/05/2012 17:38:58
COME VIENE TASSATO L'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO ?