Fallimento presupposti soggettivi e oggettivi: definizione
Sotto il profilo soggettivo, sono fallibili solamente le imprese private, sia in forma individuale che in forma societaria, che esercitano un’attività commerciale.
Per individuare la nozione di impresa commerciale, dovrà farsi riferimento all'articolo 2195 codice civile, ove sono elencate le attività che qualificano un’impresa come tale:
- produzione di beni o servizi;
- intermediazione nella circolazione dei beni;
- trasporto per terra, acqua, aria;
- banche e assicurazioni;
- attività ausiliarie delle precedenti.
- le imprese pubbliche;
- le imprese non commerciali, quali le imprese agricole.
L'art 1 legge fallimentare, inoltre, stabilisce le seguenti soglie dimensionali la cui presenza congiunta consente a un imprenditore di essere sottratto alla disciplina del fallimento, anche qualora eserciti un'attività commerciale:
- l’impresa ha avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall'inizio dell’attività se inferiore), un attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a euro 300.000;
- l’impresa ha realizzato, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall'inizio dell’attività se inferiore), ricavi lordi complessivi annui non superiori a euro 200.000;
- l’impresa ha un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a euro 500.000.
Sotto il profilo oggettivo, un’impresa che presenta i requisiti soggettivi per essere potenzialmente dichiarata fallita, affinché venga aperta nei suoi confronti la procedura concorsuale di fallimento deve trovarsi in uno stato di insolvenza.
Lo stato di insolvenza, secondo la definizione che si ricava dall’articolo 5 della legge fallimentare, è quella situazione in cui l’imprenditore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni nei confronti dei creditori e che si manifesta con inadempimenti o con altri fatti esteriori.
Art 1 legge fallimentare: cosa prevede?
L’accertamento della sussistenza dei requisiti di natura soggettiva per l'assoggettabilità a fallimento di un’impresa è un’operazione piuttosto agevole, se si escludono alcune figure che hanno dato luogo a dubbi o contrasti interpretativi (ad esempio consorzi, associazioni non riconosciute, fondazioni, agenti di commercio e mediatori).Per quanto riguarda l’accertamento delle soglie dimensionali al di sotto delle quali è esclusa la fallibilità, l’art 1 legge fallimentare stabilisce che incombe sull'imprenditore investito da un’istanza di fallimento dimostrare la sussistenza di tutti i tre requisiti (ammontare dell’attivo, dei ricavi lordi e dei debiti) che consentono di evitare di essere sottoposto a procedura concorsuale. Ciò comporta che l’imprenditore che non riesca a dimostrare la sussistenza di tali requisiti dimensionali sarà comunque sottoposto a fallimento, qualora si tratti di un imprenditore commerciale.
Se i criteri tipicamente sintomatici dello stati di insolvenza generalmente sono il sistematico inadempimento del debitore ai propri obblighi di pagamento, possono assumere rilevanza anche una significativa sproporzione tra attivo e passivo patrimoniale a vantaggio di quest’ultimo, la chiusura di rami d’azienda dell’imprenditore con conseguenti licenziamenti collettivi, atti evidentemente preordinati a sottrarsi al pagamento dei debiti quali lo spostamento sistematico della sede dell’impresa. In alcuni casi anche un solo inadempimento, se importante e qualificato, può rivelarsi indice di uno stato di insolvenza.
Viceversa può ritenersi che, pur in presenza di un cospicuo indebitamento, un’impresa non si trovi in stato di insolvenza qualora i creditori non abbiano compiuto alcun’azione volta ad assicurare il pagamento dei propri crediti.
Va infine ricordato che, secondo l'art 1 legge fallimentare, non può essere dichiarato il fallimento dell’imprenditore che, pur in presenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi, abbia debiti scaduti e non pagati complessivamente inferiori a euro 30.000,00.
30/03/2012 16:25:07
Dalle scritture contabili, se chiudessi ora la mia azienda, attivo e passivo sono in equilibrio.
Mi spiego meglio. Se i miei clienti avessero pagato quando dovuto, avrei potuto assolvere alle obbligazioni passive. Per questi clienti sono state avviate le procedure di recupero giudiziale.
Se i creditori nel frattempo facessero istanza di fallimento, il tribunale la accoglierebbe malgrado nel mio attivo i crediti, pur non essendo allo stato disponibili finanziariamente, sono in grado di soddisfare i miei debiti?