Concordato preventivo: definizione
Il concordato preventivo è uno strumento di soluzione della
crisi d'impresa che si attua attraverso un accordo di natura negoziale tra
l'impresa debitrice e i creditori, la cui volontà è espressa per maggioranze di
credito, finalizzato al risanamento aziendale e alla ristrutturazione del
debito.
L'accordo è vincolante per tutti i creditori, compresi i
dissenzienti; si promuove e si perfeziona attraverso una procedura avanti il
Tribunale ove ha sede l'impresa.
Per tale motivo il concordato preventivo si differenzia
dagli altri accordi negoziali o dai concordati cosiddetti stragiudiziali, che
hanno efficacia solo nei confronti dei creditori aderenti e che non impediscono
ai creditori estranei agli accordi le azioni ordinarie ed esecutive a tutela
del proprio credito.
Il concordato preventivo è un procedimento di volontaria
giurisdizione di tipo camerale volto ad omologare un accordo proposto dal
debitore e approvato dai creditori, con effetti costitutivi anche verso i
creditori assenti, dissenzienti o dimenticati.
La domanda di concordato preventivo deve essere proposta
(articolo 161 legge fallimentare) con ricorso al Tribunale del luogo in cui
l'impresa debitrice ha la sede principale. A tale fine non rilevano i
trasferimenti di sede avvenuti nell'anno antecedente al deposito, in analogia a
quanto previsto dall’articolo 9 legge fallimentare in ordine alla competenza
per la dichiarazione di fallimento.
Il ricorso deve essere sottoscritto dal debitore o, se si
tratta di impresa in forma societaria, dal legale rappresentante previa
approvazione a norma dell'articolo 152 legge fallimentare.
La domanda è comunicata, a cura della cancelleria del
Tribunale, al Pubblico Ministero, il quale può esprimere motivato parere.
Il ricorso deve inoltre essere necessariamente accompagnato
dalla relazione di un professionista, in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 67, comma 3, lettera d) legge fallimentare, che attesti la
veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.
L'ammissione al concordato preventivo è disposta dal
Tribunale con decreto, non soggetto a reclamo, che dichiara aperta la
procedura.
Il decreto di ammissione e apertura della procedura apre la
fase funzionale alla espressioni di voto dei creditori sulla proposta di
concordato e alla eventuale omologazione.
Il concordato è infatti approvato (articolo 177 legge fallimentare)
in caso di adesione per voto favorevole dei creditori che rappresentano la
maggioranza dei crediti ammessi; nel caso in cui siano previste più classi di
creditori con diritto di voto è necessaria l’approvazione anche da parte della
maggioranza delle classi.