Concordato preventivo presentazione della domanda: definizione
La procedura di concordato preventivo si apre con la presentazione di un ricorso da parte dell’imprenditore in stato di crisi o addirittura di insolvenza (articolo 160 legge fallimentare) con cui lo stesso propone ai suoi creditori un piano teso a consentire la loro soddisfazione in qualsiasi forma (la “domanda”).
Il piano può avere il contenuto più vario e per esempio prevedere di soddisfare i creditori tramite cessioni di beni, accolli, operazioni straordinarie ivi compresa l’attribuzione ai creditori di azioni, quote, obbligazioni convertibili in azioni o altri strumenti finanziari o titoli di debito della stessa impresa proponente ovvero di una società di nuova costituzione. Il piano può prevedere una suddivisione dei creditori in classi, che per legge deve avvenire secondo posizione giuridica (ad esempio privilegiati, chirografari) e interessi economici (ad esempio banche, fornitori) omogenei, ai quali riservare trattamenti differenziati purché nel rispetto della cosiddetta par condicio creditorum (parità di trattamento dei creditori). Infine il piano può stabilire che sia un terzo (sotto forma di garante ovvero di assuntore) a soddisfare il ceto creditorio unitamente ovvero al posto dell’imprenditore proponente.
Non è richiesta una soddisfazione integrale dei creditori neppure dei creditori privilegiati (ossia assistiti da pegni, ipoteche o privilegi). Quanto ai creditori privilegiati il piano può infatti prevederne una soddisfazione parziale purché non inferiore a quella che tali creditori otterrebbero se vendessero i beni su cui insiste la loro garanzia (il valore di mercato di tali beni dovrà essere provato tramite una perizia da allegare alla domanda).
Dal giorno della presentazione della domanda e sino al giorno della pronuncia dell’eventuale decreto di ammissione, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di ammissione non possono iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.
Unitamente al ricorso l’imprenditore in crisi deve allegare la seguente documentazione:
- a) il piano;
- b) un'aggiornata situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
- c) uno stato analitico estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- d) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore e, infine,
- e) la relazione di un professionista qualificato ai sensi dell’articolo 161 legge fallimentare che attesti la veridicità del dati aziendali e la fattibilità del piano.
La fase della redazione del piano richiede in genere molto tempo (nella media, non meno di 3/6 mesi) in quanto usualmente l’imprenditore aspira a proporre un piano di ristrutturazione già condiviso/approvato dai creditori che - nella migliore delle ipotesi - rappresentano la maggioranza dei creditori necessaria per l’approvazione della proposta. L’imprenditore che intende presentare un ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo deve pertanto attivarsi per tempo.
Prima di attivare una procedura di concordato preventivo l’imprenditore deve poi attentamente considerare non solo i costi dei professionisti coinvolti nella predisposizione del piano e della domanda ma anche i costi della procedura che possono avere un impatto determinante sulla stessa fattibilità del concordato. Le spese di procedura sono stimate dal Tribunale in sede di ammissione dell’imprenditore alla procedura di concordato preventivo e una porzione definita dallo stesso Tribunale tra il 20% e il 50% delle spese così stimate deve essere depositata in cancelleria entro 15 giorni dall’ammissione. Non vi sono regole fisse sulla base delle quali poter calcolare l’importo di tali spese che dipendono dalle caratteristiche e complessità della singola procedura.
A seguito della presentazione della domanda il Tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Questo termine viene spesso sfruttato dagli imprenditori che si trovano costretti a presentare la domanda prima di averla interamente completata per riuscire a bloccare le azioni esecutive dei creditori.
Ulteriore requisito per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo è che l’impresa in crisi/insolvenza abbia superato le cosoddette soglie di fallibilità, ossia abbia tutti e tre i seguenti requisiti:
- (i) nei tre esercizi precedenti la presentazione del ricorso (o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore) abbia avuto un attivo patrimoniale di ammontare annuo superiore a euro 300.000;
- (ii) nel medesimo arco temporale abbia realizzato ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore a euro 200.000;
- (iii) abbia un ammontare di debiti, anche non scaduti, superiore a euro 500.000.
Nessuna espressa disciplina è stata ad oggi dettata per i cosiddetti concordati di gruppo. Vi sono state recenti pronunzie dei Tribunali di merito che hanno mostrato un’apertura al concetto di concordato di gruppo, ma tale orientamento non è sufficientemente consolidato da potervi fare affidamento. In caso di crisi di gruppo, pertanto, ogni società del gruppo dovrà proporre un proprio ricorso che è, tuttavia, possibile tentare di coordinare con quello delle altre società del gruppo, ad esempio condizionando reciprocamente le varie domande e (ove tutte le procedure siano pendenti avanti il medesimo tribunale) facendo anche istanza affinché i relativi procedimenti vengano riuniti. Maggiori problemi si verificano ovviamente quando, a causa della loro diversificata localizzazione, la competenza sulle varie società del gruppo spetti a diversi Tribunali.
Il ricorso deve essere sottoscritto personalmente dal legale rappresentante (articolo 152 legge fallimentare richiamato dall’articolo 161 legge fallimentare) dell’impresa che domanda l’ammissione alla procedura (articolo 161 legge fallimentare).
La decisione di presentare un ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo deve essere presa, nelle società di persone, dai soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale mentre, nelle società di capitali e nelle società cooperative, è deliberata dagli amministratori (articolo 152 legge fallimentare richiamato dall’articolo 161 legge fallimentare) e deve risultare da verbale redatto da notaio, regolarmente depositato presso il registro delle imprese.

28/03/2012 13:22:10
Buon giorno, il concordato preventivo si applica anche alle famiglie, almeno cosi ho sentito al telegiornale.
Vorrei sapere informazioni a riguardo.
Ho contratto mutuo per la casa nel 2003, riengoziato nel 2007, perché il coniuge è andato via (separazione), mi sono dovuta accollare un mutuo che da sola, n riesco più ad onorare (sono indietro con tre rate) l'importo è di 944 euro, con una busta paga di 1400 circa, considerando che ho la cessione del quinto di 260 euro più altra finanziaria di 450. Non serve spiegare oltre.
Come e a chi posso rivlgermi per evitare che mi portino via la casa, unico bene??
Grazie
Cordiali saluti
18/05/2012 16:15:16
Alla domanda di ammissione al concordato va allegato contestualmente una cifra ?
Oppure in un secondo tempo.
La cifra di che importo approssimativamente?
Commisurata all'attivo, al passivo?
Grazie e saluti.