CHE COS'È?
Concordato preventivo adempimenti del commissario giudiziale: definizione
Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell’elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell’articolo 161 legge fallimentare, apportando le necessarie rettifiche.
Il commissario giudiziale provvede a comunicare con raccomandata o con telegramma ai creditori un avviso contenente la data di convocazione dei creditori e le proposte del debitore.
Il commissario giudiziale redige l’inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza dei creditori; su richiesta del commissario il Giudice può nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.
Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al Tribunale, il quale apre d’ufficio il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori.
Nell’adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore.
Dopo l’omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l’adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione, riferendo al Giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.
Il commissario giudiziale provvede a comunicare con raccomandata o con telegramma ai creditori un avviso contenente la data di convocazione dei creditori e le proposte del debitore.
Il commissario giudiziale redige l’inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza dei creditori; su richiesta del commissario il Giudice può nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.
Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al Tribunale, il quale apre d’ufficio il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori.
Nell’adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore.
Dopo l’omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l’adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione, riferendo al Giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.
COME SI FA
Il commissario giudiziale viene nominato con il decreto con cui il Tribunale dichiara aperta la procedura di concordato preventivo.
CHI
Il commissario giudiziale.
FAQ
Che ruolo ha il commissario giudiziale?
Si ritiene che il commissario giudiziale abbia un ruolo di ausiliario del Giudice in considerazione delle mansioni esecutive, consultive, di vigilanza e di sorveglianza sull’esecuzione del concordato.
