Concordato preventivo opposizione alla omologazione: definizione
La legge fallimentare prevede, all'articolo 180, che per l'approvazione di un concordato fallimentare il giudice delegato fissi l'udienza di comparizione davanti a lui con un'ordinanza pubblicata per affissione, entro trenta giorni dall'affissione stessa. L'opposizione all'omologazione del concordato può essere effettuata non solo dai creditori dissenzienti, ma da qualsiasi altro soggetto interessato: per farlo, è necessario che l'opposizione venga notificata al commissario giudiziale e al debitore; inoltre, è indispensabile costituirsi non più tardi di cinque giorni prima della data dell'udienza. Nello stesso termine, in cancelleria deve essere depositato il parere motivato del commissario giudiziale; anche l'atto di opposizione deve includerne i motivi. Il debitore ha diritto di presentarsi all'udienza, anche se non costituito, nel caso in cui voglia farsi ascoltare dal giudice, il quale procede - in seguito - sulla base dell'articolo 183 del codice di procedura civile stabilendo, entro i dieci giorni successivi, l'udienza davanti al collegio.
La terza fase della procedura di concordato preventivo prevede che esso venga omologato da parte di un tribunale. Quest'ultimo non esegue una verifica sostanziale a proposito del concordato, ma semplicemente una verifica formale. Ciò avviene, però, solo nel caso in cui non vengano avanzate delle opposizioni. In presenza di una opposizione, infatti, il tribunale è tenuto a seguire la richiesta di chi si oppone e a verificare che i presupposti del concordato siano regolari. Potrebbe verificarsi, tuttavia, che l'esistenza di un credito o il suo ammontare vengano contestati, al punto che le maggioranze raggiunte vengano messe in dubbio: in tale circostanza il tribunale è chiamato a verificare anche i crediti stessi. La verifica non è di tipo formale, in questo caso, ma è comunque funzionale all'accertamento della formale regolarità del concordato. Ciò vuol dire che essa non ha efficacia di giudicato, visto che si tratta di una decisione incidenter tantum che va a collocarsi in un contesto più ampio, quello del giudizio di omologazione.
Un avvocato fallimentarista.