Concordato fallimentare: definizione
Come si stipula un concordato fallimentare
La proposta di concordato fallimentare può prevedere la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicandone le ragioni.Prevedendo un programma di ristrutturazione e di soddisfazione dei crediti, nel concordato fallimentare sono state notevolmente ampliate le modalità e le forme utilizzabili per ottenere il risultato prefissato, in sintonia con quelle che sono le soluzioni negoziali per il superamento della crisi utilizzabili nella prassi.
Il concordato fallimentare può pertanto assumere qualunque contenuto, remissorio o dilatorio. Potrà prevedere l'accollo dei debiti, in tutto o in parte, in capo a terzi e la trasformazione dei crediti insinuati in capitale di rischio, mediante attribuzione ai creditori o a società da costoro partecipate, di azioni, quote od obbligazioni convertibili in azioni.
A norma dell’articolo 128 Legge Fallimentare il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se sono previste diverse classi di creditori, è necessario che tale maggioranza sia raggiunta nel maggior numero di classi.
A norma dell'articolo 124 Legge Fallimentare la proposta di concordato fallimentare può essere presentata:
- da uno o più creditori o da un terzo: in ciò la nuova disciplina si differenzia profondamente dal vecchio sistema previsto dalla legge fallimentare del 1942, perché questo attribuiva la legittimazione soltanto al fallito e la proposta poteva essere presentata soltanto una volta reso esecutivo lo stato passivo. II legislatore della riforma ha ritenuto di poter anticipare tale momento, purché i dati contabili e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato;
- dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo, solo dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento o purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Il legislatore ha così voluto evitare proposte dilatorie che impediscano la liquidazione concorsuale.