Fallimento opposizione al passivo e ai progetti di riparto: definizione
In caso di fallimento, l'opposizione al passivo e ai progetti di riparto consiste nella procedura di impugnazione dello stato passivo che è stato depositato dal curatore: ad attivarla possono essere i legittimati attivi nel momento in cui vengono esclusi dal passivo di un fallimento, totalmente o parzialmente. Lo svolgimento del procedimento avviene nella forma del rito camerale fallimentare, per poi concludersi con un decreto non reclamabile (ma è comunque possibile presentare ricorso in Cassazione).
Come si fa
Come si presenta l'opposizione?
Per presentare l'opposizione è necessario depositare un ricorso presso la cancelleria del tribunale fallimentare in cui il fallimento risulta pendente entro 30 giorni a partire dalla data in cui si è ricevuta la comunicazione dell'esito del procedimento o dal deposito dello stato passivo nel caso del curatore. All'interno del ricorso devono essere presenti, tra l'altro, le indicazioni specifiche a pena di decadenza. In seguito, il presidente della sezione designa il giudice relatore, per poi stabilire la data dell'udienza di comparizione, che dovrà essere notificata dal ricorrente al curatore e al controinteressato nei 10 giorni successivi alla comunicazione del decreto. Almeno dieci giorni prima dell'udienza le parti resistenti devono costituirsi depositando in cancelleria una memoria difensiva che includa le eccezioni di merito e processuali non rilevabili d'ufficio. La memoria deve comprendere anche l'indicazione della documentazione prodotta e dei mezzi di prova. Il collegio, quindi, dopo la fase di trattazione con i vari mezzi istruttori concessi, provvede all'impugnazione; il decreto che ne deriva può essere contestato con un ricorso alla Cassazione entro 30 giorni a partire dalla data in cui si è ricevuta la comunicazione.
Secondo il comma 2 dell'articolo 98 della Legge Fallimentare, i soggetti legittimati attivi sono i titolari di diritti su beni immobili e mobili e i creditori che sono stati esclusi dal passivo in misura totale o parziale.