Espropriazione forzata presso terzi: definizione
L'espropriazione forzata presso terzi è una delle
possibilità a disposizione dei creditori che intendono soddisfare le proprie
pretese aggredendo i beni del debitore. Si tratta, come si può intuire, di un
pignoramento che riguarda i beni del debitore che rientrano nella disponibilità
del terzo. L'istituto è disciplinato dall'art. 543 del C.P.C., che prevede due
ipotesi diverse: quella in cui il debitore vanti dei crediti rispetto al terzo
e quella in cui il terzo possieda dei beni che appartengono al debitore.
Quali sono i requisiti da rispettare per l'atto di espropriazione
forzata?
L'atto di espropriazione forzata che viene notificato al debitore e al terzo
deve comprendere un'ingiunzione a non commettere atti dispositivi sui
crediti e sui beni che devono essere pignorati, secondo quanto
stabilito dall'art. 492 del C.P.C. Non solo: nello stesso atto devono essere
indicate le somme e le cose dovute, almeno in linea generica, unitamente
all'intimazione al terzo di non disporre di quelle somme e di quelle cose, a
meno che ciò non venga ordinato dal giudice. Sempre nell'atto di espropriazione
forzata deve essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata del
creditore; occorre, poi, fornire la dichiarazione di residenza nel Comune in
cui si trova il tribunale competente in merito. L'ultimo requisito che deve
essere rispettato riguarda la citazione del debitore chiamato
a comparire davanti al giudice competente, tenendo conto del termine dilatorio
di pignoramento. Il terzo deve essere invitato a rendere conto al creditore
entro dieci giorni.
1. Quali sono i termini per l'iscrizione a ruolo del pignoramento?
Al creditore deve essere consegnato l'originale dell'atto di
citazione il prima possibile, subito dopo l'esecuzione dell'ultima
notificazione. Dopodiché il creditore è tenuto a depositare la nota di
iscrizione a ruolo presso la cancelleria del tribunale competente, con copie
del precetto, del titolo esecutivo e dell'atto di citazione, non più tardi del
trentesimo giorno seguente la consegna. Nel caso in cui non venissero
rispettati tali termini, il pignoramento perde di efficacia.
2. Quali sono gli obblighi del terzo pignorato?
L'art. 547 del C.P.C. stabilisce che il terzo è tenuto a
rendere una dichiarazione al creditore precedente tramite posta elettronica
certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno, eventualmente con la
mediazione del difensore munito di procura speciale o del procuratore speciale:
in questa dichiarazione devono essere indicate le somme e le cose di cui è
debitore. Inoltre, è necessario specificare la data della consegna e del
pagamento, così come le cessioni già accettate e i sequestri effettuati in
precedenza. Nel caso in cui dovessero sorgere delle contestazioni
sulla dichiarazione, il giudice provvede con ordinanza, su istanza di parte,
dopo avere eseguito gli accertamenti del caso: lo stesso avviene se non è
possibile identificare con precisione i beni del debitore o il credito in
seguito a una mancata dichiarazione del terzo.
3. Esistono dei crediti che non possono essere sottoposti a espropriazione forzata?
Sì, ci sono dei crediti del debitore nei confronti del
terzo che non possono essere espropriati: rientrano in questa categoria, in
particolare, i crediti alimentari, a meno che non si tratti di cause di
alimenti, e i crediti che sono dovuti da istituti di beneficenza, da enti di
assistenza o da casse di assicurazione per un funerale, per una malattia o per
una maternità. Inoltre, sono impignorabili anche i crediti che riguardano i
sussidi di sostentamento per soggetti che rientrano negli elenchi dei
poveri.