Incentivo all’esodo: definizione
L’
incentivo all’esodo è un reddito da
lavoro dipendente pagato dal datore di lavoro a fronte della risoluzione anticipata consensuale del rapporto di lavoro.
Per essere considerato tale non è sufficiente quindi che sia corrisposto in coincidenza con il termine del rapporto di lavoro, bensì occorre che risulti dalla volontà delle parti che l’erogazione è finalizzata allo scioglimento del contratto di lavoro. Tale volontà può risultare da un accordo individuale o a seguito di una trattativa sindacale.
L’incentivo all’esodo comporta, da parte del datore di lavoro, un’offerta di somme aggiuntive, rispetto al
TFR.
Gli incentivi all’esodo non sono utili ai fini del computo del TFR.
Tale reddito è soggetto al regime della tassazione separata sia che sia pagato in un’unica soluzione sia che sia pagato a rate.
Avv. Elisabetta Fedegari
Ordine degli Avvocati di Pavia
Studio Fedegari
L’importo dell’incentivo all’esodo è calcolato tenendo presenti alcuni fattori e cioè:
- una base uguale per tutti;
- un fattore legato all’anzianità anagrafica;
- uno legato all’anzianità aziendale;
- uno legato al numero di famigliari a carico.
Si considera come base del calcolo il valore dell’ultima retribuzione ordinaria netta mensile percepita in
busta paga dal dipendente.
L’incentivo all’esodo, che l’azienda dovrà provvedere a lordizzare in funzione dell’aliquota del TFR, sarà corrisposto entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, previa sottoscrizione di transazioni individuali, ex articolo 411 codice di procedura civile, dinanzi alla Commissione Paritetica Istituita presso gli Enti Bilaterali.
Le somme erogate per incentivare l’esodo dei lavoratori non costituiscono retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a condizione che la finalità di agevolare lo scioglimento del rapporto sia desumibile dalla volontà contrattuale, non essendo sufficiente una coincidenza temporale con il momento della cessazione.
Sono, invece, soggetti a contribuzione premi o gratifiche contrattualmente previsti che fanno riferimento alla risoluzione del rapporto come momento temporale dell’erogazione e non come evento generatore della stessa.
L’
INPS ha precisato che sono esenti da prelievo contributivo anche erogazioni che hanno denominazioni diverse, ma che siano comunque finalizzate ad agevolare lo scioglimento del rapporto, comprese quelle che hanno lo scopo di indurre il lavoratore a recedere anticipatamente, ed in particolare le somme corrisposte: per il prepensionamento; per cessazione del contratto a termine; a fronte di riduzioni del personale.
Secondo un orientamento giurisprudenziale l’esclusione delle somme incentivanti dalla retribuzione imponibile non si applica nel caso di singola risoluzione consensuale, preceduta dalla manifestazione della volontà datoriale di risolvere unilateralmente il rapporto e dalla richiesta del lavoratore di una somma quale condizione per la risoluzione concordata.
Gli incentivi all’esodo sono integralmente assoggettati ad imposta
IRPEF.
Le somme sono soggette a tassazione separata con applicazione dell’aliquota utilizzata per la tassazione del TFR.