Retribuzione stock option: definizione
Attraverso la assegnazione di stock option, la società offre al dipendente il diritto a sottoscrivere o acquistare un pacchetto azionario della stessa società, o di altra società facente parte dello stesso gruppo, in un arco temporale futuro prestabilito e ad un prezzo predeterminato.
I piani di stock option prevedono, di regola, momenti o tempi diversi a decorrere dai quali il dipendente può accettare o meno di acquistare le azioni offerte al prezzo corrispondente al loro valore all’atto dell’offerta stessa.
In pratica viene individuato:
- il granting, il momento in cui la società offre al proprio dipendente il diritto a sottoscrivere o acquistare un pacchetto azionario in un arco temporale futuro prestabilito e ad un prezzo predeterminato.
- il vesting è il periodo di maturazione intercorrente dall’offerta dell’opzione al termine iniziale per la sua esercitabilità.
- l’exercising, momento in cui viene effettivamente esercitato il diritto di opzione e quindi l’azione viene effettivamente acquisita alle condizioni fissate nella fase del granting.
Infatti, se il corso dei titoli, di norma quotati nei mercati regolamentati, cresce nel periodo che va dalla fase del granting a quella dell’exercise il dipendente avrà il vantaggio di acquisire le azioni al prezzo originario, conseguendo così un reddito potenziale dato dalla differenza fra i due valori.
Dott. Gabriele Arveda
Ordine dei Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia
Bartoli & Arveda Associazione Professionale
- decreto legge n. 223/2006 (manovra Prodi);
- decreto legge n. 262/2006 (collegato alla legge finanziaria 2007);
- decreto legge n. 112/2008.
In sostanza, in tale contesto normativo, in piena deroga al principio di armonizzazione delle basi imponibili ex decreto legislativo 314/97, si è stabilita:
- ai fini fiscali la totale imponibilità come reddito di lavoro dipendente;
- ai fini contributivi la totale esclusione dalla base imponibile del plusvalore determinato dalla differenza tra il prezzo delle azioni al momento dell’esercizio del diritto di opzione e il prezzo pagato dal dipendente.
- tale previsione costituisce una deroga al principio dell'armonizzazione delle basi imponibili;
- l’esclusione dall’imponibile contributivo dei redditi derivanti dall’esercizio di piani di stock option non è subordinato ad alcuna condizione; in sostanza, le condizioni sopra esposte relative alla lettura congiunta dell’articolo 51, comma 2, lettera g-bis e comma 2-bis del Tuir non hanno più alcuna rilevanza;
- il nuovo regime agevolativo si applica con riferimento alle azioni assegnate a decorrere dal 25 giugno 2008 a prescindere dalla data di delibera dei piani di stock option (la data di assegnazione coincide con quella di esercizio dell'opzione, indipendentemente dal fatto che la materiale emissione o consegna del titolo avvenga in un momento successivo come affermato dalla circolare Agenzia Entrate 54/E/2008).