Pignoramento crediti di lavoro: definizione
Il pignoramento dei crediti di lavoro è regolato in Italia dal d.l. n. 83 del 27 giugno del 2015, che all'articolo 13 introduce nelle novità importanti nel Codice di Procedura Civile in relazione, in modo particolare, al pignoramento della pensione o dello stipendio. In sostanza, viene individuato il quinto dello stipendio che può essere pignorato, mentre al terzo pignorato - l'istituto di credito o le Poste, a seconda dei casi - sono attribuiti degli obblighi specifici.
Come avviene il pignoramento della pensione o dello stipendio che sono accreditati sul conto corrente?
Nel caso di un pignoramento del conto corrente, la normativa italiana prevede che gli importi dovuti a titolo di salario, di stipendio o di altre indennità riguardanti il rapporto di impiego o di lavoro, così come gli importi dovuti a titolo di pensione, di indennità facenti le veci della pensione o di assegni di quiescenza, possono essere pignorati, se sono accreditati su un conto postale o su un conto bancario intestati al debitore, per una somma che ecceda il triplo dell'assegno sociale nell'eventualità in cui il pignoramento sia successivo all'accredito. Se, invece, il pignoramento precede l'accredito o avviene alla stessa data, è possibile pignorare tali importi tenendo conto delle speciali disposizioni di legge.
Come avviene il pignoramento della pensione?
Le somme dovute a titolo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per una somma che equivale alla misura mensile massima dell'assegno sociale aumentato del 50%; risulta pignorabile, invece, la parte che supera questo importo. In altri termini, una parte della pensione non può essere per alcun motivo pignorata, e si tratta di una somma pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà. Una volta tolto l'assegno sociale aumentato della metà, l'ammontare della pensione che resta può sì essere pignorato, ma sempre tenendo conto dei limiti del quinto.
Chi ha contratto uno o più debiti.