Progetto degli impianti idro-termici e gas: definizione
Bisogna innanzitutto chiarire che si intende per progetto. Se facciamo riferimento ai lavori pubblici il contenuto del progetto sono ben definite nella normativa specifica, ai sensi dell’articolo 93, comma 1, del decreto legislativo 163/2006, il progetto è redatto secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo, e il contenuto dei tre livelli è ben definito.
In ambito di lavori “non pubblici” il progetto non è vincolato, ed è lasciato spesso ai termini di contratto tra le parti. Occorre ammettere che la cultura della progettazione degli impianti non è molto diffusa; mentre è naturale che l’utente finale si rivolga a un architetto per avere un progetto di una casa, raramente si rivolge a un tecnico per avere il progetto degli impianti. Normalmente l’utente finale si rivolge direttamente all’installatore per avere l’impianto, e in questo caso è l’installatore che si occupa della progettazione, o in prima persona o rivolgendosi a un tecnico esterno. A volte il progetto dell’impianto viene redatto perché è indispensabile alla realizzazione dell’opera, a volte viene redatto perché reso obbligatorio dalle leggi vigenti, e a volte per entrambe i motivi.
Quando occorre progettare gli impianti
Sono numerose le leggi che prevedono il progetto degli impianti. Per quanto attiene all’impianto di riscaldamento la legge 10/91 obbliga alla redazione di uno schema funzionale. La legge sulla sicurezza degli impianti 46/90 (ora decreto 37/08) prevede la redazione del progetto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento dei seguenti impianti:
- impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie,comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- impianti di protezione antincendio.
Dott. Ing. Danilo Coldesina
Ordine degli Ingegneri di Pavia
Mazzini – Coldesina Ingegneri Associati
Il progetto degli impianti ha sicuramente lo scopo di definire “le opere da eseguire”. Quindi è costituito da disegni, piante sezioni e prospetti, particolari costruttivi in adeguata scala, relazione di calcolo, capitolato delle opere (che descrive come, e con quali materiali le opere devono essere realizzate), e computo metrico necessario a chiedere le offerte.
I progetti, secondo il decreto 37/08, contengono almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente. Il progetto deve sempre essere allegato alla Dichiarazione di Conformità degli impianti.
Per piccoli impianti, definiti dal decreto 37/08 la progettazione può essere eseguita dal responsabile tecnico dell’impresa Installatrice, in tutti gli altri casi la progettazione deve essere eseguita da un professionista che abbia specifica competenza e che sia iscritto nell’Albo Professionale relativo, di solito un ingegnere o un perito. La realizzazione deve essere curata da una Installatore in possesso dei requisiti di legge, e in particolare dell’iscrizione presso la C.C.I.A.A. della provincia di competenza.
