Verifiche impianti di terra: definizione
Le verifiche degli impianti di terra sono una parte fondamentale nell'ambito della manutenzione di un sistema elettrico: esse devono essere eseguite in modo corretto per prevenire ogni genere di rischio e, soprattutto, per proteggere oggetti e persone contro la fulminazione e l'elettrocuzione. Gli impianti di terra non sono altro che sistemi costituiti da parti conduttrici: oltre ai dispersori, ci sono i conduttori di terra, i conduttori equipotenziali e i conduttori di protezione. Dopo che un nuovo impianto è stato realizzato, chi si è occupato della sua installazione è tenuto a rilasciare una dichiarazione di conformità secondo il DM 37/08, contenente la descrizione dell'impianto stesso insieme con i vari riferimenti normativi. Questa dichiarazione garantisce l'omologazione, e l'impianto può essere messo in esercizio: dopodiché deve essere inviata la dichiarazione relativa all'USL per ottenere l'attestato che certifica l'adempimento agli obblighi.
Qual è il riferimento normativo a proposito delle verifiche degli impianti di terra?
Il riferimento normativo è rappresentato dal comma 2 e dal comma 3 dell'articolo 2 del DPR 462 del 2001, tramite il quale viene imposto al datore di lavoro di trasmettere all'ARPA e all'ISPESL la dichiarazione di conformità entro i 30 giorni successivi alla data di messa in esercizio dell'impianto elettrico. Sempre al datore di lavoro spetta il compito di verificare il rispetto dei requisiti di sicurezza degli impianti, i quali devono essere mantenuti sempre efficienti quando sono in esercizio. Le verifiche periodiche - secondo quanto stabilito dalla legge - devono essere effettuate almeno una volta ogni cinque anni se si ha a che fare con impianti elettrici di messa a terra in contesti in cui non vi siano rischi particolari e almeno una volta ogni due anni se si ha a che fare con impianti situati in cantieri mobili e temporanei, in luoghi in cui sussiste un pericolo di esplosione o in locali adibiti a uso medico, oltre che in tutti quegli ambienti che si caratterizzano per un notevole rischio in caso di incendio.
Il datore di lavoro.