Abusivo bancario e finanziario: definizione
L'accesso al mercato nel settore bancario e in quello finanziario è disciplinato da norme penali che sono finalizzate a contrastare l'abusivismo. Quando si fa riferimento all'abusivismo, si pensa all'esercizio di specifiche attività in assenza di un'autorizzazione rilasciata dall'autorità di vigilanza competente nel settore. Lo scopo di questo provvedimento autorizzatorio è quello di garantire che l'operatore disponga dei requisiti previsti dalla legge e che, quindi, sia affidabile dal punto di vista morale, dal punto di vista patrimoniale e dal punto di vista professionale. Chi è abusivo, dunque, non è autorizzato, e quindi è potenzialmente pericoloso.
Come si riconosce l'abusivismo bancario e finanziario?
I canali di vigilanza conoscitiva a disposizione della Banca d'Italia permettono di acquisire una vasta mole di informazioni. Tali canali si basano su controlli strettamente connessi con l'attività di vilanza regolamentare, di vigilanza ispettiva e di vigilanza informativa. Sono quattro le aree di competenza della vigilanza regolamentare: quella che riguarda l'adeguatezza patrimoniale, quella che riguarda il contenimento dei rischi di mercato o creditizi, quella che riguarda l'organizzazione contabile e amministrativa e quella che riguarda i controlli interni. L'efficienza degli assetti organizzativi viene monitorata con attenzione dalla Banca d'Italia così che possa essere garantito il rispetto di regole giuridiche.
I canali di vigilanza della Banca d'Italia, la cui attività di controllo è coordinata con quella della Consob, che con i propri regolamenti si occupa di disciplinare le procedure che riguardano i servizi prestati.