Delitto tentato: definizione
Un delitto si dice consumato quando il soggetto agente pone
in essere il fatto di reato previsto dalla norma incriminatrice. Ad esempio, un
furto è consumato quando l'agente si impossessa di una cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene; un omicidio potrà dirsi consumato nel momento in
cui, a seguito della condotta dell'agente, si verifica la morte della vittima.
Viceversa, un delitto è solo tentato nel momento in cui il
soggetto agente non riesce a portarlo a compimento, ma pone in essere atti
idonei diretti in modo non equivoco a commetterlo. Ad esempio, nel caso in cui
la morte della vittima non si produca a causa di un errore di mira o perché
l'omicida è sorpreso poco prima di sparare.
Il delitto tentato viene punito meno gravemente rispetto al
delitto consumato in quanto il bene tutelato dalla norma penale (ad esempio, il
patrimonio nel caso del furto o la vita in quello di omicidio) viene aggredito
in maniera meno grave, poiché risulta solo "messo in pericolo" e non
concretamente leso.
L'articolo 56 del Codice Penale disciplina i requisiti del delitto
tentato e consente di punire delle condotte che altrimenti non lo sarebbero,
proprio perché non giunte ad integrare un reato consumato. Esso stabilisce che "chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto,
risponde del delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si
verifica".
La struttura oggettiva del delitto tentato poggia su due
requisiti: l'idoneità e l'univocità degli atti.
Il concetto di idoneità indica che la condotta tenuta
dall'agente sarebbe stata in astratto congrua, cioè potenzialmente in grado di
realizzare il reato nella forma consumata. Si tratta di una valutazione che
viene compiuta dal giudice: egli deve idealmente mettersi "nei panni" dell'agente nel momento in cui ha iniziato l'attività criminosa e accertare se
gli atti da questi compiuti sarebbero stati plausibilmente in grado di portare
alla commissione del reato.
Ad esempio, un'azione non sarebbe idonea nel caso in cui,
per compiere un omicidio, venga utilizzata una pistola a salve, oppure nel caso
in cui, per rubare, si usi uno strumento di scasso del tutto inadatto a forzare
una cassaforte.
Si tratta comunque di una valutazione da effettuarsi caso per caso, in considerazione di tutte le
circostanze concrete.
La non equivocità va intesa nel senso che gli atti compiuti
dall'agente debbono possedere, in relazione al contesto in cui si collocano,
l'attitudine ad esteriorizzare il proposito criminoso perseguito.
Ad esempio, sarebbe configurabile un tentativo di rapina nel
caso in cui un soggetto venisse sorpreso nelle immediate vicinanze di una
banca, con una pistola carica, sacchi per riporre la refurtiva, passamontagna
per mascherarsi eccetera. In tale ipotesi, infatti, si evince la inequivoca volontà
del soggetto di compiere una rapina in
banca.
Per quanto riguarda, infine, l'elemento soggettivo, il
tentativo è punibile solo se è commesso con dolo, ossia se la volontà
dell'agente è diretta intenzionalmente a commettere il risultato criminoso
preso di mira.
La perseguibilità di un delitto tentato dipende dalla
gravità del tipo di reato cui accede (furto, rapina, omicidio eccetera).
Come tutte le volte che si ha anche solo il sospetto di
essere indagati o di avere subito un reato, è consigliabile contattare un
avvocato penalista al fine di ricevere chiarimenti sul caso concreto e compiere
gli eventuali "passi" che, insieme al legale, venissero giudicati necessari o
anche solo opportuni. Più precisamente, e solo per fare un esempio, per
valutare se formulare una richiesta alla Procura della Repubblica per essere
informati dell'esistenza di procedimenti a proprio carico, oppure per
verificare la sussistenza dei presupposti per una denuncia.
