Punibilità: definizione
La punibilità, in ambito giudiziario, corrisponde alla
potenzialità di applicare una pena a chi si è reso protagonista del compimento
di un reato. Essa dipende dalle condizioni obiettive di punibilità, dalle cause
di estinzione della pena e dalle cause di estinzione del reato.
Che cosa sono le condizioni obiettive di punibilità?
Le condizioni obiettive di punibilità non vengono definite
in maniera esplicita dal codice penale italiano, che si limita semplicemente a
stabilirne due caratteri, agli articoli 44 e 158. Tali condizioni devono essere
estranee rispetto alla condizione illecita e devono consistere in un evento del
mondo esterno, non per forza desiderato o voluto dal soggetto agente. La dottrina
ritiene le condizioni obiettive di punibilità degli eventi incerti e futuri il
cui verificarsi, estraneo all'azione illecita, non è necessario per l'esistenza
del reato ma per la sua punibilità. Possono essere reputati elementi
costitutivi i fatti che riguardano l'offesa del bene protetto, senza i quali
l'avvenimento mancherebbe dell'offesa tipica, accentrando la ragione
dell'incriminazione in sé.
1. Quali accadimenti possono essere annoverati tra le condizioni di punibilità?
Rientrano nelle condizioni di punibilità gli eventi che
arricchiscono la sfera dell'offesa del reato, anche se non accentrano tutta la
portata offensiva del fatto in sé dal momento che implicano unicamente una
progressione e un aggravamento ulteriore dell'offesa tipica; sono considerati
come condizioni di punibilità anche gli accadimenti che, essendo estranei
rispetto all'offesa del reato, fanno sì che la punibilità di un evento
offensivo sia opportuna.
2. Quali sono le cause di non punibilità?
Le cause di non punibilità sono le ragioni che escludono la
sussistenza della colpevolezza o direttamente del fatto stesso. Tra le cause di
esclusione del fatto tipico ci sono le cause interruttive del nesso causale o
eziologico. Secondo la giurisprudenza dominante, il caso fortuito non può
chiamare in causa la colpevolezza. Vi sono, poi, le cause di esclusione della
suitas, che corrisponde alla coscienza e alla volontà del fatto. Tale coscienza
può non essere presente per un caso fortuito o per cause di forza
maggiore: il caso fortuito è da interpretare come un avvenimento che
non poteva essere previsto dal soggetto agente, e che di conseguenza ha causato
il danno. Anche le cause di costringimento fisico possono entrare nel novero
delle cause di esclusione della suitas.
3. Cosa sono le cause di giustificazione?
L'elenco delle cause di non punibilità include anche le cause di
giustificazione, che escludono l'antigiuridicità. In pratica, il fatto
viene reso da tali cause non conforme rispetto alla fattispecie incriminatrice,
in funzione di una valutazione che considera i principi che governano
l'ordinamento. L'esercizio del diritto, il consenso dell'avente diritto,
l'adempimento del dovere, l'uso legittimo delle armi, la legittima difesa e lo
stato di necessità sono tutte cause di giustificazione. A proposito dello
stato di necessità, per esempio, l'articolo 54 del codice penale
italiano stabilisce che non possa essere punito per il compimento di un reato
un soggetto che sia stato obbligato a farlo dalla necessità di salvare sé
stesso o un'altra persona dal rischio di un danno grave. Per quel che riguarda
la legittima difesa, invece, l'articolo 52 del codice penale
parla della necessità di difendere contro il pericolo di un'offesa ingiusta un
diritto proprio o altrui, a condizione che la difesa possa essere considerata
proporzionata rispetto all'offesa subita.