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Consenso dell'avente diritto

del 01/12/2011
CHE COS'È?

Consenso dell'avente diritto: definizione

Per l’esistenza di un reato, oltre alla sussistenza di un comportamento umano cosciente e volontario conforme alla descrizione della norma incriminatrice, è necessario che non ricorrano delle circostanze, espressamente previste dalla legge, in presenza delle quali un fatto che normalmente costituisce reato, non è punibile.
Le cause oggettive di esclusione del reato espressamente previste dalla legge, denominate anche cause di giustificazioni o scriminanti, sono il consenso dell’avente diritto, l’esercizio di un diritto, l’adempimento di un dovere, la legittima difesa, l’uso legittimo delle armi e infine lo stato di necessità, il cui inquadramento tra le cause di giustificazione è però particolarmente problematico.
Per quanto riguarda il cosiddetto consenso dell’avente diritto, l’articolo 50 codice penale stabilisce che “non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne”. In pratica, con il consenso del titolare del bene o del diritto protetto dalla norma, viene esclusa la illiceità di un fatto che, normalmente, vi arrecherebbe offesa. Per questo motivo, legittimato a prestare il consenso è esclusivamente il titolare dell’interesse protetto dalla norma, che sia capace di prestarlo o lo presti validamente, ovvero il suo rappresentante legale o volontario.

Avv. Domenico Margariti
Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio
Studio Legale Margariti

COME SI FA
Il consenso deve avere ad oggetto un diritto disponibile, che risulta possibile solo nell’ambito dei diritti individuali. Tra questi vi sono i diritti patrimoniali, nonché i diritti personalissimi, come ad esempio il diritto all’onore, alla libertà morale e personale, alla libertà sessuale.
Sono invece considerati indisponibili gli interessi dello Stato, di ogni altro Ente Pubblico e della famiglia, nonché gli interessi che fanno capo alla collettività nel suo insieme.
Tra i diritti individuali è considerato indisponibile anche il diritto alla vita, così come ricavato dalla norma che disciplina come reato l’omicidio del consenziente ex articolo 579 codice penale e in quanto rispondente a un interesse non solo del singolo, ma anche della collettività.
Tra i requisiti del consenso, oltre alla legittimazione del solo titolare del diritto, vi è la sussistenza al momento del fatto, tra l’altro sempre revocabile; inoltre, essendo un atto volontario, deve essere immune da vizi (errore, dolo, violenza).
Infine, il consenso può essere manifestato in qualsiasi forma, espressa o tacita e, tra l’altro, può essere sottoposto a condizioni, termini o limitazioni

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