Consenso dell'avente diritto: definizione
Le cause oggettive di esclusione del reato espressamente previste dalla legge, denominate anche cause di giustificazioni o scriminanti, sono il consenso dell’avente diritto, l’esercizio di un diritto, l’adempimento di un dovere, la legittima difesa, l’uso legittimo delle armi e infine lo stato di necessità, il cui inquadramento tra le cause di giustificazione è però particolarmente problematico.
Per quanto riguarda il cosiddetto consenso dell’avente diritto, l’articolo 50 codice penale stabilisce che “non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne”. In pratica, con il consenso del titolare del bene o del diritto protetto dalla norma, viene esclusa la illiceità di un fatto che, normalmente, vi arrecherebbe offesa. Per questo motivo, legittimato a prestare il consenso è esclusivamente il titolare dell’interesse protetto dalla norma, che sia capace di prestarlo o lo presti validamente, ovvero il suo rappresentante legale o volontario.
Avv. Domenico Margariti
Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio
Studio Legale Margariti
Sono invece considerati indisponibili gli interessi dello Stato, di ogni altro Ente Pubblico e della famiglia, nonché gli interessi che fanno capo alla collettività nel suo insieme.
Tra i diritti individuali è considerato indisponibile anche il diritto alla vita, così come ricavato dalla norma che disciplina come reato l’omicidio del consenziente ex articolo 579 codice penale e in quanto rispondente a un interesse non solo del singolo, ma anche della collettività.
Tra i requisiti del consenso, oltre alla legittimazione del solo titolare del diritto, vi è la sussistenza al momento del fatto, tra l’altro sempre revocabile; inoltre, essendo un atto volontario, deve essere immune da vizi (errore, dolo, violenza).
Infine, il consenso può essere manifestato in qualsiasi forma, espressa o tacita e, tra l’altro, può essere sottoposto a condizioni, termini o limitazioni