Imputabilità: definizione
L'articolo 85 del Codice Penale definisce l'imputabilità
come "capacità di intendere e di volere".
Per sottoporre un soggetto ad una sanzione penale, infatti,
è necessario che egli abbia compiuto la condotta che integra il reato in
maniera libera ed autonoma.
Secondo l'opinione più diffusa, la capacità di intendere va
intesa come maturità psicologica di colui che compie il reato, la quale
consente di poter muovere un "rimprovero" al soggetto proprio perché in grado
di distinguere un comportamento lecito da un comportamento illecito e di
comprendere il significato del trattamento punitivo che consegue alla
commissione del reato. Essa viene generalmente definita come capacità di
comprendere il significato delle proprie azioni e di valutare le conseguenze
positive o negative che possono avere sulle altre persone.
La capacità di volere consiste, invece, nella capacità di
determinarsi in maniera autonoma e di controllare i propri impulsi di agire.
L'imputabilità manca se difetta anche solo una delle due
capacità suddette.
Avv. Carlo Melzi d'Eril
Ordine degli Avvocati di Milano
ACCMS Studio Legale
Il Codice Penale prevede alcune ipotesi che escludono o
comunque diminuiscono l'imputabilità (cosiddetta semi-imputabilità).
Non si tratta di un elenco tassativo, nel senso che la
capacità di intendere e di volere potrebbe essere esclusa anche in presenza di
cause non espressamente previste dal codice (ad esempio, soggetti non
propriamente malati di mente, ma che hanno uno sviluppo intellettivo gravemente
limitato in quanto, ad esempio, tenuti in stato di segregazione dalla nascita).
La cause che escludono o limitano la capacità di intendere e di volere previste
dal codice penale sono:
- minore età: gli articoli 97 e 98 Codice Penale prevedono
rispettivamente che "non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il
fatto, non aveva compiuto i quattordici anni" e che "è imputabile chi, nel
momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non
ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e volere; ma la pena è
diminuita". In questi casi la non imputabilità è stabilita in ragione della situazione di
immaturità che caratterizza i soggetti minori. I giovani minori di 14 anni sono ritenuti dalla legge in
ogni caso incapaci in intendere e di volere, mentre per quelli di età compresa
tra i 14 anni e 18 la valutazione di tale capacità spetta al giudice. Al compimento del diciottesimo anno la capacità di intendere
e di volere viene invece presunta dal legislatore, nel senso che viene ritenuta
esistente, salvo che venga dimostrato il contrario.
- infermità di mente: l'articolo 88 Codice Penale stabilisce
che "non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per
infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di
volere"(cosiddetto vizio totale di mente). L'articolo 89 stabilisce che colui
il quale "nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale
stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di
intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita" (cosiddetto
vizio parziale di mente).
- ubriachezza e intossicazione da stupefacenti (articoli 92
e 93 Codice Penale): l'ubriachezza e l'intossicazione da stupefacenti escludono
o diminuiscono (in tale ultimo caso la pena è diminuita) la capacità di
intendere e di volere solo se dovute a caso fortuito o forza maggiore. Si
tratta della cosiddetta ubriachezza o intossicazione accidentale, ossia
determinata da un fattore del tutto imprevedibile o da una forza esterna
inevitabile. Classico esempio è quello dell'operaio che lavora in una
distilleria e si ubriaca a causa di vapori alcolici dovuti ad un guasto
dell'impianto. La legge stabilisce invece che l'ubriachezza/intossicazione
volontaria o colposa non escludono né diminuiscono la capacità di intendere e
di volere, anzi. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, il giudice è in ogni caso
tenuto ad accertare in concreto la colpevolezza del soggetto agente attraverso
l'indagine sull'atteggiamento psicologico da questi tenuto al momento della
commissione del reato. Tale accertamento può condurre ad escludere la capacità
di intendere e di volere.
- sordomutismo: l'articolo 96 Codice Penale stabilisce che "non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto,
non aveva, per causa della sua infermità, la capacità di intendere e di
volere". La pena è diminuita nel caso in cui la capacità di intendere e di
volere è grandemente scemata, ma non esclusa. Nel caso del sordomutismo, non si tratta di una presunzione
di non imputabilità stabilita dalla legge. Il giudice, infatti, è in ogni caso
tenuto ad accertare in giudizio la sussistenza o meno della capacità di
intendere e di volere in capo al soggetto affetto da sordomutismo.
L'imputabilità è presupposto per l'applicazione della pena
all'autore del reato. Tranne nel caso di minori infraquattrodicenni (ritenuti
dalla legge in ogni caso non imputabili), essa viene accertata, anche con
l'ausilio di esperti (quali, ad esempio, medici), dal giudice nel corso del processo.
Quali sono le conseguenze penali se l'autore del reato viene ritenuto non imputabile?
La colpevolezza presuppone la sussistenza della capacità di
intendere e volere del soggetto al momento della commissione del fatto
illecito.Conseguentemente, se il soggetto al momento del fatto non si trova in detta
situazione, non potrà essere considerato imputabile (e quindi non gli si potrà
applicare la sanzione penale) e ciò anche in presenza di un suo comportamento
illecito.Tuttavia i soggetti non imputabili o semi-imputabili possono
essere destinatari di misure di sicurezza, qualora abbiano commesso un reato e
siano ritenuti socialmente pericolosi (cioè quando il giudice, in base alla
personalità del soggetto, accerti che sia probabile che in futuro commetta
altri reati). Le misure di sicurezza detentive di tipo personale possono
consistere, ad esempio, nel ricovero in una casa di cura e di custodia, in un
ospedale psichiatrico giudiziario, in un riformatorio giudiziario eccetera.
Cosa significa infermità di mente?
Secondo l'opinione prevalente il concetto di "infermità" va
inteso in senso ampio, ossia comprensivo
non solo di alterazioni psichico-fisiche riconducibili a vere e proprie
malattie mentali.Infatti, ai fini del riconoscimento del vizio totale o
parziale di mente, anche i disturbi della personalità, che non sempre sono
inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel
concetto di "infermità", purché siano di consistenza, intensità e
gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere,
escludendola o scemandola grandemente.In ogni caso il reato commesso deve essere stato determinato
dal disturbo di mente.
Gli stati emotivi e passionali possono escludere la capacità di intendere e di volere?
Gli stati emotivi e passionali, a norma dell'articolo 90 Codice
Penale, non escludono né diminuiscono la capacità di intendere e di volere.Tuttavia, in concreto, è possibile che uno stato emotivo e
passionale (quale, ad esempio, la gelosia) escluda l'imputabilità nel caso in cui esso derivi da un vero e proprio
squilibrio psichico, il quale deve presupporre uno stato maniacale, delirante,
o comunque provenire da un'alterazione psico-fisica consistente e tale da
incidere sui processi di determinazione del soggetto agente. In tali casi,
infatti, lo stato emotivo/passionale assume il significato e il valore di una
infermità, seppur momentanea.