Caso fortuito per forza maggiore: definizione
Recita l'art. 45 del codice penale che "non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore", ove viene esclusa la punibilità del soggetto agente, o meglio la configurabilità del reato, per difetto di colpevolezza.Pertanto sia la forza maggiore che il caso fortuito escludono l'elemento soggettivo del reato, ma, mentre nell'ipotesi del caso fortuito avviene l'improvviso inserimento, nella condotta dell'agente di un fattore imprevedibile che rende fatale il determinarsi dell'evento, nel caso della forza maggiore, invece, l'evento deriva da un fatto naturale o di altro uomo alla cui azione il soggetto non si può sottrarre.
Sicchè carattere del caso fortuito è l'imprevedibilità, mentre nella forza maggiore è l'irresistibilità.
Caso fortuito e forza maggiore sono accomunati dal fatto che la prova della loro sussistenza deve essere fornita da chi li invoca. Ciò in base al c.d. onere dell'allegazione, in forza del quale l'imputato è tenuto a collaborare alla ricerca della verità materiale, indicando fatti e circostanze ignoti, idoeni a volgere a suo favore.
Esempio di forza maggiore è invece il caso di un imbianchino che, mentre si trova su un'impalcatura, viene sbalzato improvvisamente a terra da una fortissima raffica di vento, e nel cadere lo stesso investe un pedone che muore. L'imbianchino non sarà punibile perchè, sebbene la sua azione abbia cagionato l'evento morte del passante, tale azione è stata determinata da forza maggiore: la folata improvvisa di vento.
In entrambe i casi, quindi, concludendo, difetta il nesso psichico tra la condotta e l'evento, il quale non è stato commesso con coscienza e volontà.
Unico caso in cui la giurisprudenza esclude l'art. 45 c.p. sono le difficoltà economiche del soggetto agente che non escludono la punibilità del fatto - reato.