Reati commessi all'estero: definizione
Per conoscere le normative italiane relative ai reati commessi all'estero è necessario fare riferimento all'articolo 10 del codice di procedura penale, secondo il quale nel caso in cui un reato venga interamente compiuto in un Paese straniero la competenza viene stabilita in successione dal luogo della residenza, dal luogo della dimora, dal luogo del domicilio, dal luogo dell'arresto o dal luogo della consegna dell'imputato. Se gli imputati sono più di uno, interviene il giudice competente per il maggior numero di imputati. La competenza è del tribunale o della corte di assise di Roma nel caso in cui il reato sia stato commesso a danno del cittadino e non sia possibile individuarla in altro modo. In tutte le altre circostanze in cui non si ha la possibilità di determinare la competenza, essa è di pertinenza del giudice del luogo in cui si trova l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato.
Che cosa prevede l'articolo 7 del codice penale a proposito dei reati commessi all'estero?
Secondo tale dispositivo, deve essere punito secondo la legge italiana il cittadino - italiano o straniero che sia - che in un Paese straniero commetta un delitto contro la personalità dello Stato italiano, un delitto di contraffazione del sigillo dello Stato e di utilizzo di questo sigillo contraffatto, un delitto di falsità in monete che hanno corso legale nel territorio dello Stato o un delitto di falsità in carte di pubblico credito o in valori di bollo. Rientrano in questa casistica anche i delitti che sono stati commessi da pubblici ufficiali al servizio dello Stato e che hanno comportato una violazione dei doveri relativi alle loro funzioni o un abuso dei poteri.
Un avvocato penalista.