Abusivismo di intermediari: definizione
L'abusivismo di intermediari consiste nell'esercizio
dell'attività di intermediario effettuato senza disporre di un preventivo
provvedimento di autorizzazione fornito dall'autorità di vigilanza del settore,
che ha lo scopo di accertare che l'operatore abbia i requisiti che la legge
prevede a prova della sua affidabilità sul piano morale, su quello patrimoniale
e su quello professionale.
Qual è il riferimento normativo a proposito di questo
argomento?
Le disposizioni
di legge su questo tema sono incluse nel d. lgs. n. 58 del 24
febbraio del 1998 all'articolo 166: si tratta del Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Oltre a ciò, è
opportuno tenere in considerazione quanto prescritto dal d. lgs. n. 385 del 1°
settembre del 1993 agli articoli 130, 131 e 132: è il Testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia.
1. Qual è stata l'evoluzione nel tempo della fattispecie di abusiva attività finanziaria?
Tale fattispecie di reato, che include anche l'abusivismo di
intermediari, è stata segnalata in un primo momento con il d. lgs. n. 415 del
23 luglio del 1996, che all'articolo 64 puniva con la reclusione da un minimo
di sei mesi a un massimo di quattro anni e con una multa da un minimo di
quattro a un massimo di venti milioni di lire chi prestasse servizi di intermediazione
in cambi (o altre attività finanziarie, come per esempio la
concessione di finanziamenti in qualsiasi forma) nei confronti del pubblico pur
non risultando registrato negli elenchi previsti. Nel caso in cui il fatto
venisse compiuto tramite l'adozione di modalità operative in grado di trarre il
pubblico in inganno a proposito della legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria,
era previsto un aumento della pena fino al doppio. In seguito, con l'articolo
39 della legge n. 262 del 28 dicembre del 2005, le pene edittali di questo
reato sono state raddoppiate.
2. In che cosa consiste l'attività di intermediazione dei cambi?
Quando
si parla di intermediazione dei cambi si fa riferimento all'attività
di negoziazione di una valuta con un'altra a termine o a
pronti. Qualsiasi forma di compravendita di titoli rappresentativi di una
moneta legale, ovviamente anche straniera, o della moneta stessa rientra in
questa nozione. Secondo la giurisprudenza, l'esercizio abusivo
dell'intermediazione deve essere considerato un reato di pericolo che
può essere commesso sia in maniera abituale nell'ambito di un'organizzazione
strutturata professionalmente che in maniera abituale senza far parte di alcun
tipo di organizzazione.
3. Che cosa prevede la nuova disciplina dell'abusiva attività finanziaria e dell'abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento?
Il d. lgs. n. 141 del 13 agosto del 2010, che è entrato in
vigore a partire dal 19 settembre dello stesso anno, ha modificato in maniera
significativa la disposizione
incriminatrice per ciò che concerne l'attività finanziaria abusiva.
L'articolo 106 del Testo unico bancario, in particolare, è stato riformulato
con la prospettiva della creazione di un albo unico a cui dovranno registrarsi
tutti gli intermediari finanziari autorizzati,
e cioè i soggetti che si propongono, pur agendo sul mercato dei capitali, di
prestare attività che non sono riservate in modo esclusivo alle banche o ad
altri intermediari abilitati. Gli intermediari finanziari, dunque, avranno la
possibilità in un futuro prossimo di concedere finanziamenti sotto qualunque
forma: va detto, comunque, che la figura dell'intermediario è ancora oggetto di
dibattito e di discussione anche dal punto di vista delle norme.