Detenzione e porto abusivo di armi: definizione
La detenzione e il porto abusivo di armi sono reati previsti dall'articolo 697 del Codice Penale, secondo il quale chiunque detenga munizioni o armi che non siano state denunciate all'autorità deve essere punito con l'arresto per un periodo di tempo compreso tra i tre e i dodici mesi o con una multa fino a 371 euro. Inoltre, è previsto l'arresto fino a due mesi (o una multa fino a 258 euro) per chi ometta di denunciare alle autorità la presenza di munizioni o armi nel luogo in cui abita. Sono esclusi dall'obbligo di denuncia i corpi armati, i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, le società di tiro a segno, i possessori di armi antiche o rate, le istituzioni autorizzate per oggetti che sono detenuti in luoghi destinati esplicitamente a questo scopo e tutte le persone che hanno il diritto di essere armate per la loro qualità permanente, sempre con il limite delle specie e del numero di armi che sono permesse loro.
Qual è il riferimento normativo in materia?
Oltre al già citato dispositivo del Codice Penale, è necessario prendere in considerazione il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, oltre a tutte le circolari specifiche del Ministero dell'Interno in materia.
Quali limiti sono imposti per i diversi tipi di armi?
Non è legale la detenzione delle armi automatiche in grado di sparare a raffica, così come la modifica o la manomissione di armi allo scopo di aggiungere caricatori con capacità più elevate. Nel caso in cui si abbia a che fare con armi lunghe, è vietato l'accorciamento della canna o delle canne (procedura che viene praticata, per esempio, per i fucili, in modo tale da renderli più facili da maneggiare e, soprattutto, da nascondere). Per quanto concerne le armi da caccia, per quelle che possono essere detenute non ci sono limiti, fermo restando che per le cartucce a pallini utilizzate come munizioni non si può superare il numero di 1500 pezzi detenuti.
Un avvocato penalista.