Accattonaggio: definizione
L'accattonaggio è una pratica che consiste nel chiedere l'elemosina in luoghi pubblici. Questa attività non è da considerarsi illegale, dal momento che il reato di mendicità è stato abrogato alla fine degli anni Novanta del secolo scorso: ciò non toglie che in alcuni casi può comunque essere ritenuta rilevante dal punto di vista penale.
Cosa prevede la legge a proposito dell'accattonaggio?
Fino a qualche tempo fa l'accattonaggio veniva punito come reato dal nostro Codice Penale e, in particolare, dall'articolo 670 relativo alla mendicità: in sostanza, chiunque venisse sorpreso a mendicare in un luogo aperto al pubblico o in un luogo pubblico poteva essere punito con la reclusione fino a tre mesi, mentre l'arresto poteva durare fino a sei mesi nel caso in cui l'accattonaggio venisse praticato in maniera vessatoria o ripugnante, per esempio utilizzando mezzi fraudolenti allo scopo di suscitare la pietà delle altre persone o simulando malattie e deformità. Dal 1999, però, l'articolo 670 non fa più parte dell'ordinamento italiano, essendo stato abrogato con la legge n. 205 del 25 giugno di quell'anno, che ha recepito le indicazioni contenute nella sentenza n. 519 del 28 dicembre del 1995 della Corte Costituzionale, in cui veniva dichiarato illegittimo dal punto di vista costituzionale il primo comma dell'articolo (quello che puniva l'accattonaggio con la reclusione fino a tre mesi). Secondo la Consulta, infatti, non poteva essere considerata illegale una mera richiesta di elemosina avanzata solo per ottenere solidarietà umana, in quanto non in grado di intaccare la tranquillità pubblica né di mettere in pericolo l'ordine pubblico.
L'accattonaggio, quindi, non è più un reato?
Proprio così: l'accattonaggio non è un reato, o - perlomeno - non lo è in quanto tale; lo diventa, invece, se viene praticato secondo particolari modalità. Per esempio, nel momento in cui si sfrutta una persona disabile o una persona anziana con lo scopo di indurla a chiedere l'elemosina, si ha a che fare con il reato previsto dall'articolo 600 del Codice Penale, che corrisponde alla riduzione in schiavitù o al mantenimento in schiavitù. Nel caso in cui l'accattonaggio risulti molesto - per esempio, perché chi chiede l'elemosina lo fa in maniera insistita - può configurarsi il reato di violenza privata previsto dall'articolo 610 del Codice Penale. Ancora, l'accattonaggio praticato con animali può essere considerato una forma di maltrattamento degli stessi, e in quanto tale punibile sulla base dell'articolo 544-ter del Codice Penale. Infine, se vengono impiegati dei minorenni (magari adolescenti non mandati a scuola o neonati tenuti al freddo) si può riscontrare il reato di maltrattamenti verso i fanciulli previsto dall'articolo 572.
Un avvocato penalista, se si configura un reato penale: ma, come detto, l'accattonaggio in sé non è più considerato tale.
