Commercio di armi: definizione
Il commercio di armi presuppone il possesso di una patente specifica che deve essere posseduta da chiunque commerci (o fabbrichi) armi a titolo professionale. Ciò vale anche per il commercio di parti di armi, di munizioni, di accessori di armi o di elementi di munizioni.
Quali sono le armi prese in considerazione dalla legge?
La normativa di riferimento è rappresentata dalla legge n. 110 del 18 aprile del 1975, che riguarda il controllo delle armi, degli esplosivi e delle munizioni. L'articolo 1 di questa legge stabilisce che devono essere ritenute armi da guerra, agli effetti delle leggi di pubblica sicurezza e delle leggi penali, tutte quelle che possono essere destinate o sono destinate, per la loro potenzialità di offesa molto significativa, all'impiego bellico per il moderno armamento di truppe italiane o straniere. In questa categoria rientrano anche le bottiglie incendiarie, gli involucri esplosivi, i congegni bellici micidiali di varia natura, gli aggressivi chimici biologici, gli aggressivi radioattivi, le bombe e le parti di bombe.
I produttori di armi.