Omesso collocamento di segnali: definizione
L'omesso collocamento di segnali o ripari è un reato previsto dall'articolo 673 del Codice Penale, che prevede una punizione con una multa fino a 516 euro o con l'arresto fino a tre mesi per chiunque ometta di collocare i ripari o i segni prescritti dall'autorità o per legge finalizzati a impedire che le persone che si trovano in un luogo di pubblico transito possano correre dei pericoli. La stessa pena è prevista anche per chi spegne i fanali utilizzati come segnali e per chi rimuove i ripari o i segnali. Non solo: tale reato si configura anche nel momento in cui vengono spenti i fanali della pubblica illuminazione o vengono rimossi segnali o apparecchi destinati a un servizio di pubblica necessità.
Qual è la ratio legis?
Lo scopo di questa norma è quello di tutelare l'ordine pubblico e, nello specifico, di preservare e assicurare la tranquillità e la sicurezza dei consociati.
Quali sono le più rilevanti sentenze della Cassazione a proposito dell'omesso collocamento di segnali?
Una sentenza di riferimento è la n. 5098 del 2011, che ha stabilito che questo reato si verifica tutte le volte che un soggetto destinatario di determinate prescrizioni imposte dall'autorità a proposito della sicurezza stradale non effettua le opere previste secondo i termini stabiliti, anche nell'eventualità in cui per l'esecuzione di queste opere ci sia bisogno di provvedimenti di autorizzazione forniti da terzi, dal momento che spetta direttamente al soggetto preposto agire in maniera sollecita per fare in modo che gli ostacoli che impediscono la messa in atto dell'adempimento vengano meno. Un'altra sentenza importante è la n. 5985 del 2000, relativa al caso di un segnale stradale di pericolo che si trovava vicino a una scuola e che era stato rimosso. Ebbene, per la sentenza in oggetto, visto che l'imbrattamento, la rimozione, lo spostamento o il danneggiamento della segnaletica stradale presuppongono - secondo quanto previsto dall'articolo 15 del Codice della Strada - una sanzione amministrativa, lo stesso articolo 15 non può essere preso in considerazione in relazione a eventuali situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica. Insomma, l'applicazione di una norma non esclude l'applicazione dell'altra.
Un avvocato penalista.