Rovina di edifici: definizione
La rovina di edifici è un illecito sanzionato dall’articolo 2053 del Codice Civile, che stabilisce che il proprietario di un edificio o di qualunque altra costruzione deve essere ritenuto responsabile per i danni che sono provocati dalla rovina dell’edificio stesso, a meno che non venga provato che la rovina non è causata da un vizio di costruzione o da un difetto di manutenzione. Tuttavia, nel caso in cui il proprietario dell’edificio non sia in grado di dimostrare la responsabilità del costruttore o del manutentore ha la facoltà di rivalersi nei loro confronti, ovviamente solo se nel frattempo non è intervenuta la prescrizione.
Qual è la ratio legis?
Attraverso il dispositivo dell’articolo 2053 del Codice Civile relativo alla rovina di edifici il legislatore ha inteso fare in modo che i rischi derivanti da un edificio per la sua disponibilità e il suo godimento debbano essere attribuiti al suo proprietario.
Che cosa si intende con rovina?
Per prima cosa, è opportuno specificare che la cosa che determina il danno può essere rappresentata da qualunque tipo di costruzione: il che implica che non si debba far riferimento unicamente a un immobile, come per esempio un casolare o un palazzo, ma anche a un semplice muro, a un ponte, a una baracca, eccetera. Sono costruzioni, in sostanza, tutte le opere umane che risultano, anche se solo in modo transitorio, incorporate al suolo; le costruzioni possono essere realizzate in materiali differenti dal cemento, dalla calde e dalla pietra, ma è essenziale che la costruzione si elevi sopra al suolo; in caso contrario non si potrebbe parlare di rovina. Questo, almeno, è ciò che si deduca da una sentenza della Cassazione, la numero 2530 del 31 ottobre del 1961, che così facendo ha escluso i cedimenti e il crollo della pavimentazione della strada dai casi di rovina di edifici. Per quel che riguarda la rovina, può essere parziale (per esempio se cadono dei calcinacci da un edificio senza che la sua struttura e la sua stabilità vengano compromesse) o totale. Il proprietario è, come visto, il responsabile dei danni, ma possono essere ritenuti responsabili anche i soggetti che hanno un diritto reale di godimento sul bene; non sono considerabili responsabili, invece, coloro che conducono in locazione il bene.
Un avvocato civilista.