Giochi d'azzardo: definizione
Il primo punisce chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli privati di qualunque specie, tiene un gioco d’azzardo o lo agevola. La pena prevista è l’arresto da tre mesi a un anno e l’ammenda non inferiore a euro 206.
Il secondo, invece, punisce chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione prevista dall’articolo 718, è colto mentre prende parte al gioco d’azzardo. In questo caso la sanzione comminata è l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda fino a euro 516.
Inoltre, in caso di condanna per l’una o l’altra contravvenzione, è sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel gioco e degli oggetti ad esso destinati.
Per entrambi i reati sono poi previste delle circostanze aggravanti.
Per l’“esercizio del gioco d’azzardo” la pena è raddoppiata:
- se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da gioco;
- se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;
- se sono impegnate nel gioco poste rilevanti;
- se fra coloro che partecipano al gioco ci sono persone minori degli anni diciotto.
- nel caso di sorpresa in una casa da gioco o in un pubblico esercizio;
- per coloro che hanno impegnato nel gioco poste rilevanti.
Per altro verso, si è sostenuto invece che dette norme siano poste a presidio dell’ordine pubblico, che potrebbe essere turbato da giochi che, per le pulsioni che smuovono, possono essere facilmente causa di disordini e incidenti.
Avv. Carlo Melzi d'Eril
Ordine degli Avvocati di Milano
Dott. Emanuele Maschi
Praticante Avvocato Ordine degli Avvocati di Milano
ACCMS Studio Legale
Venendo alle modalità concrete della condotta, “tiene” il gioco d’azzardo chi ponga in essere tutte quelle attività di organizzazione, istituzione, dirigenza, vigilanza e amministrazione del gioco in modo da differenziarsi in tutto o in parte da quelle dei giocatori. Mentre lo “agevola” chi lo rende possibile o lo facilita in qualsiasi maniera, ad esempio prestando i locali, il denaro o gli attrezzi per il gioco. Si precisa, inoltre, che la condotta può assumere anche forma omissiva, nel caso in cui l’agente sia titolare di un obbligo giuridico di impedire l’evento (lo svolgersi del gioco).
Con riferimento invece alla partecipazione al gioco (articolo 720), la condotta può consistere tanto nel puntare o nel tenere il banco, quanto nello scommettere sul gioco altrui, senza una partecipazione diretta.
Entrambe le fattispecie sono perseguibili d’ufficio, non essendo quindi necessaria la richiesta di punizione da parte del soggetto offeso (querela) perché si celebri il processo. L’autorità giudiziaria competente è il Tribunale in composizione monocratica avente sede nel luogo ove è commesso il fatto di reato.
Come tutte le volte che si ha anche solo il sospetto di essere indagati o di avere subito un reato, è consigliabile contattare un avvocato penalista al fine di ricevere chiarimenti sul caso concreto e compiere gli eventuali “passi” che, insieme al legale, venissero giudicati necessari o anche solo opportuni. Più precisamente, e solo per fare un esempio, per valutare se formulare una richiesta alla Procura della Repubblica per essere informati dell’esistenza di procedimenti a proprio carico, oppure per verificare la sussistenza dei presupposti per una denuncia.
09/04/2012 18:03:09
Per farla breve, se inizio un'attività di raccolta scommesse con concessione europea,e quindi senza concessione AAMS, con le leggi attuali,rischio di cadere nel reato di gioco d'azzardo? E se si,rischio effettivamente la galera? O me la cavo con un'ammenda? E in tal caso l'ammenda a quanto ammonterebbe? Grazie per la cortese attenzione.