Spettacoli pubblici contravvenzioni: definizione
Le contravvenzioni per gli spettacoli pubblici sono disciplinate dall'articolo 666 del Codice Penale. Esso stabilisce che chi dà spettacoli o si produce in esibizioni di altra natura in un luogo pubblico, in un luogo aperto al pubblico o in un luogo esposto al pubblico senza la licenza dell'autorità deve essere punito con una sanzione amministrativa pecuniaria che può andare da un minimo di 258 euro a un massimo di 1549 euro. La stessa contravvenzione viene applicata anche per chi apre circoli, sale di audizione o sale da ballo. Per quel che riguarda il concetto di "dare spettacolo", la giurisprudenza riconduce a questa ipotesi solo le attività che vengono realizzate in forma imprenditoriale; devono essere escluse, di conseguenza, le riunioni private. Sempre l'articolo 666 del Codice Penale precisa che chi dà spettacoli pur essendosi visto negare, sospendere o revocare la licenza è tenuto a pagare una sanzione amministrativa pecuniaria più elevata, da un minimo di 413 euro a un massimo di 2478 euro.
Che cosa succede se un'attività viene svolta senza licenza?
L'articolo 666 del Codice Penale segnala che, in difetto di licenza, deve essere disposta la conclusione dell'attività. Nel caso in cui tale attività venga effettuata in un locale per cui è stato rilasciato un titolo abilitativo (o un'autorizzazione) per l'esercizio di un'attività di tipo differente, il locale può essere chiuso fino a sette giorni se si verifica una reiterazione delle violazioni.
Un avvocato penalista.